Retrodatazione promozione per merito straordinario: limite dei rapporti esauriti (TAR Calabria n. 1115 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, d.P.R. n. 335/1982, nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica del personale promosso per merito straordinario a quella riconosciuta ai vincitori del concorso successivo, non travolge i provvedimenti amministrativi di inquadramento divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione. La posizione in ruolo, non contestata nel termine decadenziale di sessanta giorni, si consolida e resiste alla sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità, operando il limite dei rapporti esauriti. Il pubblico dipendente è titolare di un interesse legittimo, e non di un diritto soggettivo, a fronte degli atti autoritativi che definiscono la sua collocazione nell’organizzazione amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, ha conseguito la qualifica di Vice Sovrintendente per merito straordinario con decorrenza economica e giuridica dal 9.10.2013, data dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale. Il successivo concorso interno, bandito il 23.12.2013, ha consentito ai vincitori di ottenere, grazie all’art. 24-quater d.P.R. n. 335/1982, la retrodatazione giuridica della nomina al 1.1.2005.
Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, il ricorrente ha chiesto al Ministero dell’Interno l’adeguamento della decorrenza giuridica della propria promozione. Formatosi il silenzio sull’istanza, ha proposto ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio e per l’accertamento del diritto alla retrodatazione, con ricostruzione della carriera. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per intervenuta acquiescenza al ruolo aggiornato al 1.1.2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile e, comunque, infondato nel merito. Richiama anzitutto i propri precedenti e la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato sez. I n. 1984/2021; sez. II n. 8815/2023; TAR Sicilia, Palermo, n. 296/2023), che hanno consolidato la disciplina della retrodatazione dell’anzianità per la progressione in carriera nella Polizia di Stato anche dopo la pronuncia del Giudice delle leggi.
Il punto dirimente è la natura degli atti di inquadramento. Il ricorrente non ha impugnato tempestivamente il decreto di nomina né il ruolo aggiornato, limitandosi a proporre un’azione di mero accertamento quando la decorrenza giuridica non poteva più essere messa in discussione. La materia dell’inquadramento nel pubblico impiego si caratterizza per la presenza di atti autoritativi: ogni pretesa radicata su posizioni di interesse legittimo può essere azionata solo mediante tempestiva impugnazione (Cons. Stato sez. II n. 917/2020; n. 8495/2019).
La Corte costituzionale n. 224/2020 non conduce a diverse conclusioni. Osta all’estensione dei suoi effetti il limite dei rapporti esauriti, ossia i rapporti sorti prima della pronuncia e consolidatisi per la definitività di provvedimenti non più impugnabili. Il Collegio richiama il parere del Consiglio di Stato n. 1984 del 28 dicembre 2021, secondo cui le posizioni in ruolo non tempestivamente contestate si consolidano, resistendo alle pronunce di illegittimità costituzionale.
Sul punto il Tribunale aderisce integralmente alle recenti decisioni del Consiglio di Stato n. 9644 del 2 dicembre 2024, n. 10230 del 19 dicembre 2024 e n. 855 del 3 febbraio 2025. In particolare, si osserva che il pregiudizio da scavalcamento nell’anzianità di qualifica assume carattere concreto e attuale, poiché incide sulla collocazione gerarchica. Il dipendente promosso per merito straordinario avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di nomina dei vincitori del concorso, titolare di un interesse legittimo oppositivo. Il non averlo fatto ha cristallizzato le rispettive posizioni, insensibili alla sopravvenuta incostituzionalità della norma.
Il Collegio esclude poi la qualificazione della situazione azionata come diritto soggettivo, ribadendo la natura provvedimentale e autoritativa degli atti di nomina (Cons. Stato, Ad. plen. n. 25/1979). Sussistono giustificati motivi, per la peculiarità della controversia e l’evoluzione giurisprudenziale, per la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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