Sisma Abruzzo, riduzione al 40% anche per imposte accertate (Cass. civ. Sez. V n. 12111 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione al 40% del tributo prevista dall’art. 33, comma 28, l. n. 183/2011 si applica a ogni importo dovuto per ciascun tributo riferibile al periodo oggetto di sospensione, indipendentemente dal momento in cui l’accertamento è stato effettuato e dalla circostanza che il contribuente abbia omesso la dichiarazione. La norma collega il beneficio al presupposto d’imposta, non alla modalità o al tempo dell’accertamento. Una lettura che facesse dipendere la riduzione dall’avvenuto accertamento attribuirebbe agli uffici una discrezionalità estranea alla volontà del legislatore e contrasterebbe con l’art. 23 Cost. e con i principi di eguaglianza e ragionevolezza. Ne consegue che il beneficio non può essere affidato alla casualità dei tempi di accertamento, ma va ricollegato alla certezza del periodo d’imposta cui si riferisce.
Il Fatto
Il contribuente aveva proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta dal 2008 al 2010, per omessa dichiarazione nonostante il percepimento di compensi legati alla propria attività professionale. La Commissione Tributaria Provinciale, in parziale accoglimento, aveva ridotto al 40% imposta e sanzioni in applicazione delle provvidenze previste per i comuni ricompresi nel cratere del sisma Abruzzo 2009.
La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo aveva confermato la decisione. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, mentre il contribuente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia deduceva violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando l’omessa pronuncia sul motivo d’appello secondo cui al contribuente non spettavano i benefici della l. n. 183/2011 e, in particolare, la riduzione al 40% delle imposte, che sarebbero dovute considerarsi scadute solo con gli avvisi di accertamento del 2013. Il motivo è stato dichiarato infondato: l’omessa pronuncia presuppone l’astensione del giudice dal dovere decisorio, mentre la CTR aveva esaminato la doglianza e l’aveva decisa, riconoscendo la titolarità del diritto alle agevolazioni in capo al contribuente.
Con il secondo motivo l’Agenzia denunciava violazione dell’art. 33, comma 28, l. n. 183/2011, sostenendo che la riduzione al 40% non potesse essere accordata ai contribuenti che non avevano trasmesso la dichiarazione, per i quali l’accertamento era intervenuto oltre il periodo di sospensione.
La Corte ha ripercorso il tenore letterale della norma, che dispone la ripresa della riscossione senza sanzioni, interessi e oneri accessori mediante pagamento rateale, e stabilisce che l’ammontare dovuto per ciascun tributo, al netto dei versamenti eseguiti, è ridotto al 40%. Richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. pen. n. 16214 del 09.04.2013), il Collegio ha osservato che il presupposto d’imposta genera un tributo pari al 40% di quello ordinariamente dovuto, senza che possa distinguersi tra imposte dichiarate e imposte accertate.
La Corte ha aggiunto che nemmeno rileva la circostanza che l’accertamento sia avvenuto dopo la sospensione, poiché la disposizione non individua alcuna distinzione basata sul momento dell’accertamento. Una diversa interpretazione contrasterebbe con l’art. 23 Cost. e con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, rimettendo il beneficio alla discrezionalità degli uffici.
Il Collegio ha inoltre respinto l’osservazione dell’Agenzia sul collegamento normativo tra riduzione e sospensione: l’imposta, sebbene oggetto di successivo accertamento, era dovuta fin dal periodo considerato e la sua debenza era del pari sospesa.
Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese. Non sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo, non applicabile alle Amministrazioni dello Stato esentate mediante prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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