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Sistema PARVC approvato ma non omologato e validità dei verbali (Cass. 21861/2026)

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 21861 del 26 giugno 2026

La controversia riguardava tre verbali elevati a una società che, con luce verde per proseguire diritto, aveva attraversato un’intersezione percorrendo però la corsia riservata alla svolta a sinistra, regolata in quel momento dal semaforo rosso. L’infrazione era stata documentata dal sistema automatico PARVC.

Questione esaminata

La Cassazione doveva stabilire se il sistema PARVC potesse essere utilizzato per contestare l’inosservanza della segnaletica di corsia e se la semplice approvazione ministeriale dell’apparecchio fosse equivalente alla sua omologazione.

Il ricorso del Comune contestava inoltre la valutazione sulle modalità di funzionamento dell’impianto, sulla sua collocazione e sulla liquidazione di 2.800 euro di spese processuali in una causa il cui valore massimo era pari a 216 euro.

Principio affermato

L’approvazione e l’omologazione delle apparecchiature di rilevazione sono procedimenti distinti e producono effetti diversi. Quando la legge richiede un apparecchio debitamente omologato, la sola approvazione del prototipo non è sufficiente a rendere legittimo l’accertamento.

La liquidazione delle spese deve rispettare lo scaglione corrispondente al valore effettivo della controversia. Il giudice che riconosca importi superiori ai limiti tariffari applicabili deve fornire una motivazione comprensibile.

Motivazione della Cassazione

Il sistema PARVC era stato approvato con decreto ministeriale, ma non risultava omologato. La Corte ha richiamato la distinzione contenuta nell’art. 192 del Regolamento del Codice della strada: l’approvazione interviene nei casi in cui non siano stabilite caratteristiche fondamentali, mentre l’omologazione segue specifici accertamenti di conformità ed efficacia.

L’illegittimità derivante dalla mancata omologazione assorbiva le ulteriori questioni sul funzionamento e sull’estensione delle infrazioni rilevabili. Era invece fondato il motivo relativo alle spese: per una causa di valore inferiore a 1.100 euro, anche applicando i massimi delle quattro fasi, il compenso non avrebbe dovuto superare 994 euro. La sentenza è stata cassata su questo punto con rinvio.

Rilevanza pratica

La pronuncia conferma che, negli accertamenti automatici, non basta verificare l’esistenza di un decreto di approvazione: quando la disciplina prescrive l’omologazione, devono risultare anche gli specifici controlli e il relativo provvedimento.

Il principio è utile sia nelle opposizioni contro verbali fondati su apparecchi automatici, sia nella verifica delle spese liquidate dal giudice. L’importo riconosciuto deve rimanere coerente con il valore della causa e con le tariffe applicabili.

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