L’omessa pronuncia su un motivo di appello in tema di prova testimoniale determina la cassazione con rinvio (Cass. civ. Sez. 2 n. 9671 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte di merito che, investita di uno specifico motivo di appello, ometta di pronunciarsi sulla mancata ammissione di istanze istruttorie, rilevanti e idonee a supportare le tesi difensive dell’appellante, viola il disposto dell’art. 112 c.p.c., integrando un error in procedendo. Tale vizio, deducibile ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., determina la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, restando assorbiti i motivi di ricorso che presuppongono la verifica della completezza dell’istruttoria svolta.
Il Fatto
Il Fallimento di una società in nome collettivo aveva convenuto in giudizio due professionisti, un avvocato e un ragioniere, chiedendo la dichiarazione di risoluzione dei contratti d’opera conclusi con la società poi fallita, per grave inadempimento degli stessi, e la restituzione dei compensi versati. Gli incarichi, aventi ad oggetto la predisposizione di una proposta di concordato preventivo e la relativa attestazione, erano stati stipulati in data 8.6.2015, quando la società versava già in situazione di difficoltà. Il Tribunale di Pavia aveva accolto le domande del Fallimento e la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la pronuncia di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato in via prioritaria, per ragioni di logica, il quarto motivo di ricorso, con il quale i professionisti lamentavano l’omessa pronuncia della Corte di merito in ordine alla richiesta di ammissione delle prove testimoniali e delle altre istanze istruttorie, quali l’interrogatorio formale, deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..
I giudici di legittimità hanno premesso che i capitoli di prova orale, seppur solo enunciati, risultavano presenti nella sentenza impugnata, la quale conteneva per esteso le conclusioni, anche istruttorie, delle parti. Hanno quindi rilevato che la Corte di merito non aveva espresso alcuna valutazione sulle istanze istruttorie riproposte dagli appellanti, nonostante fosse stata formulata una specifica doglianza nell’atto di appello, con il quale si lamentava che il primo giudice aveva affermato l’assenza di supporto probatorio per le tesi difensive, senza considerare la documentazione prodotta e i mezzi di prova richiesti e non ammessi.
La Corte ha precisato che l’omessa pronuncia rilevante non riguardava il profilo della valutazione delle istanze istruttorie operata in sede di merito, bensì l’omessa pronunzia su un motivo di gravame, avente ad oggetto la mancata ammissione, in primo grado, di istanze istruttorie affermate rilevanti e idonee a sostenere le tesi difensive. Tale omissione, non rinvenibile nemmeno per implicito nella motivazione della sentenza, ha integrato la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame di un motivo di appello, pur formulato ex art. 342 c.p.c.
La Corte ha accolto il quarto motivo, rigettato il primo, relativo alla pretesa revocabilità dei crediti professionali ex art. 67, terzo comma, lett. g), RD n. 267/1942, e dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, concernenti l’esistenza e la gravità dell’inadempimento, in quanto la loro valutazione presupponeva la verifica della completezza dell’istruttoria, all’esito del vaglio delle istanze oggetto del motivo accolto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, cui è stato demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. In esito alla risoluzione dei contratti, la Cassazione ha infine rimarcato la mancata proposizione, da parte della curatela, di domande risarcitorie, essendosi agito per la sola restituzione dei compensi versati.
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Nota della Redazione
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