Competenza per i danni di guerra contro Germania e Stato italiano (Cass. civ. Sez. 3 n. 14182 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azioni risarcitorie per danni derivanti da crimini di guerra commessi dalle forze armate tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale, qualora la domanda sia proposta sin dall’origine non solo nei confronti della Repubblica Federale di Germania ma anche dello Stato italiano, la competenza per territorio spetta al Tribunale di Roma, quale giudice del luogo ove l’obbligazione risarcitoria deve ritenersi adempiuta ai sensi dell’art. 43 del d.l. n. 36/2022. La regola ordinaria del foro del convenuto trova applicazione esclusivamente quando il giudizio sia instaurato nei soli confronti dello Stato tedesco.
Il Fatto
Un’attrice, erede del padre che durante il conflitto mondiale era stato vittima di crimini di guerra ad opera dell’esercito tedesco, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Repubblica Federale di Germania, chiedendone la condanna al risarcimento del danno.
Il Tribunale adito declinò la propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Venezia. Riassunta la causa dinanzi a quest’ultimo, il giudice veneziano, ritenendo competente il Tribunale di Roma quale giudice del luogo di adempimento dell’obbligazione risarcitoria, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente giudicato tempestivo il conflitto, essendo stato sollevato con ordinanza riservata all’esito della prima udienza.
Nel merito, i giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato principio per cui l’individuazione del giudice competente dipende dalla natura delle parti originariamente convenute. Se la domanda risarcitoria è proposta esclusivamente contro la Repubblica Federale di Germania, trovano applicazione le regole ordinarie sulla competenza, con conseguente attrazione al foro generale del convenuto. Diversamente, allorché il giudizio sia instaurato sin dall’inizio anche nei confronti dello Stato italiano o del Ministero, la competenza è attratta presso il Tribunale di Roma, identificato come foro della destinata solutio dalla speciale disposizione dell’art. 43 del d.l. n. 36/2022, nella sua lettura fornita dalla giurisprudenza di questa Corte.
Nella fattispecie concreta, la domanda risultava proposta originariamente sia nei confronti della Germania sia della Presidenza del Consiglio, sicché la Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, fissando il termine di tre mesi dalla pubblicazione per la riassunzione della causa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.