Soci estinti e legittimazione del liquidatore nel quinquennio fiscale (Cass. civ. Sez. V n. 10429 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 differisce di cinque anni dalla richiesta di cancellazione gli effetti dell’estinzione della società previsti dall’art. 2495, comma 2, cod. civ., operando soltanto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli enti creditori o di riscossione. La disposizione ha natura sostanziale sulla capacità della società cancellata, non ha efficacia retroattiva e si applica solo se la richiesta di cancellazione è presentata dal 13 dicembre 2014. Nel quinquennio il liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza, sostanziali e processuali, e può ricevere le notifiche, opporsi agli atti impositivi e conferire mandato alle liti, mentre gli ex soci sono privi di legittimazione. Decorso il termine, il venir meno della fictio iuris consolida un fenomeno successorio che elimina in radice il litisconsorzio necessario con la società estinta.
Il Fatto
La società contribuente, a ristretta base azionaria, è stata cancellata dal registro delle imprese il 30.9.2015, su domanda presentata il 25.9.2015. L’Agenzia delle entrate ha emesso avvisi di accertamento per gli anni 2009, 2010 e 2011, notificandoli all’ex liquidatore e, per alcune annualità, agli ex soci. Per il 2009 gli avvisi riguardavano anche i maggiori redditi di partecipazione imputati per trasparenza ai soci.
La Commissione tributaria provinciale ha rigettato i ricorsi. La Commissione tributaria regionale, previa riunione, li ha parzialmente accolti: ha escluso la legittimazione passiva del liquidatore per l’annualità 2010, ha riconosciuto la deducibilità di alcuni costi e ha dichiarato la decadenza dell’Ufficio dall’accertamento per il 2009. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione; i soci e il liquidatore hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina d’ufficio la legittimazione attiva e passiva dei soggetti coinvolti, profilo rilevabile in ogni stato del giudizio. Poiché la richiesta di cancellazione è stata presentata quando l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 era già in vigore, opera il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, senza alcuna efficacia retroattiva.
Nel quinquennio l’ex liquidatore conserva la rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, in coerenza con la finalità della norma. Non si tratta di una mera posticipazione utile alla notifica: egli può opporsi agli atti e conferire mandato alle liti. Il destinatario della notifica resta la società, per essa il liquidatore. Ne deriva che, per gli avvisi del 2009 e del 2011, gli ex soci erano privi di legittimazione, con conseguente cassazione senza rinvio dei ricorsi originari per difetto di legittimazione ad agire.
Il ricorso principale è fondato quanto alla posizione del liquidatore per il 2010: la Commissione regionale ha errato nel dichiarare nullo l’avviso, poiché la società estinta manteneva capacità e soggettività nei confronti dell’Agenzia. Il secondo motivo è inammissibile, perché tende a una rivisitazione dell’apprezzamento di merito sulla deducibilità dei costi.
Il terzo e il quarto motivo, per la parte superstite, sono fondati. In tema di raddoppio dei termini ex art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, la decadenza contestata per il 2009 è superata dalla circostanza che la denuncia era stata trasmessa entro il termine ordinario, attestata nel processo verbale di constatazione, provvedimento assistito da particolare valore probatorio. Il regime transitorio della legge n. 208/2015 non si applica agli avvisi già notificati al 2 settembre 2015. Va enunciato il principio per cui, decorso il quinquennio, l’effetto successorio trasferisce l’obbligazione ai soci e rende inconfigurabile il litisconsorzio necessario con la società.
Il ricorso incidentale è rigettato: il motivo sulla motivazione degli avvisi è infondato, quello sul contraddittorio preventivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato, non essendo richiesta l’esplicitazione delle osservazioni del contribuente nell’atto impositivo.
Nota della Redazione
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