Rimborso Fondenel: rendimento netto non provato, aliquota ridotta inapplicabile (Cass. civ. Sez. V n. 10387 del 20.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso delle ritenute operate sulle prestazioni erogate in forma di capitale da un fondo di previdenza integrativa aziendale, il riparto dell’onere probatorio va ricostruito alla luce della posizione sostanziale delle parti. Il contribuente che agisca per il rimborso assume la veste di attore non solo formale ma anche sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del credito azionato, tra cui l’esistenza e l’ammontare del rendimento netto riconducibile alla gestione sul mercato del capitale accantonato. Solo su tale componente trova applicazione la ritenuta del 12,50% prevista dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985; per il residuo opera il regime della tassazione separata. Le difese con cui l’Amministrazione finanziaria nega i presupposti del diritto vantato costituiscono mere argomentazioni, non soggette a preclusioni processuali, e il principio di non contestazione non può restringere il thema decidendum quando sia stato chiesto il rigetto integrale della domanda. Il consulente tecnico d’ufficio non può supplire all’onere delle parti di provare i fatti principali posti a fondamento della domanda.
Il Fatto
Un dirigente di un’azienda elettrica aveva aderito al fondo di previdenza integrativa aziendale, poi trasferito a un fondo esterno a capitalizzazione individuale. Al momento della cessazione del rapporto aveva chiesto la liquidazione dell’intero capitale accumulato in luogo della rendita vitalizia. Su tali somme il sostituto d’imposta aveva operato la ritenuta con aliquota media, e il contribuente aveva presentato istanza di rimborso, sostenendo che il capitale costituisse reddito da capitale e dovesse scontare la ritenuta del 12,50%.
Dopo un primo giudizio favorevole in appello, la decisione era stata cassata con rinvio per uniformarsi al principio delle Sezioni Unite, e un secondo rinvio era stato disposto per dare applicazione a un ulteriore principio. Nel giudizio di rinvio la Commissione tributaria regionale aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio, che aveva riscontrato l’impossibilità di individuare la componente di rendimento riconducibile alla gestione di mercato. I ricorsi erano stati rigettati e il contribuente, nella qualità di erede, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione delle vicende del fondo previdenziale e richiama le sentenze gemelle delle Sezioni Unite, che avevano enunciato il principio secondo cui le prestazioni erogate in forma di capitale sono soggette, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, alla tassazione separata per la sorte capitale e alla ritenuta del 12,50% per le somme provenienti dalla liquidazione del rendimento netto, mentre per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime della tassazione separata.
Il primo motivo è infondato. Il ricorrente censura non la sentenza impugnata, ma il criterio normativo come mediato dalla pronuncia di legittimità. L’oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impediscono al giudice del rinvio di sindacare la correttezza del principio stabilito dalla Corte, che la Commissione tributaria regionale ha invece correttamente applicato disponendo la consulenza tecnica.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte richiama il principio per cui il difetto di specifica contestazione dei conteggi rileva solo se riferito a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione dell’an debeatur. L’Amministrazione aveva sempre negato a monte il diritto al rimborso, sicché nessuna omissione è imputabile al giudice di merito; nel processo tributario il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non può aggirare la sindacabilità limitata degli atti impositivi.
Il terzo motivo, relativo all’omesso esame della quantificazione del rendimento, è inammissibile. Al giudice del rinvio non era rimessa solo la determinazione del quantum, ma anche l’accertamento dell’an di un rendimento netto imputabile alla gestione di mercato.
Gli ultimi due motivi, trattati congiuntamente perché afferenti al riparto dell’onere della prova, sono infondati. Nel giudizio di rimborso il contribuente è attore anche sostanziale e deve dimostrare i fatti costitutivi del credito. Poiché la consulenza aveva escluso la riconducibilità del rendimento alla gestione di mercato, la domanda è stata correttamente rigettata. Né il consulente poteva acquisire d’ufficio documentazione diretta a provare i fatti principali, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 3086/2022. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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