Proventi da reato: indizi dalle indagini preliminari e confisca patteggiata (Cass. civ. Sez. V n. 17732 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario il materiale probatorio acquisito nella fase delle indagini preliminari con gli strumenti propri del procedimento penale è utilizzabile ai fini della prova della maggior pretesa fiscale. Il giudice tributario che intenda discostarsi da simili emergenze deve illustrare le ragioni della propria valutazione, non essendo sufficiente il richiamo generico alla sentenza di patteggiamento. La sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., quando non ricostruisce i fatti né chiarisce il criterio di quantificazione del provento confiscato, non può fondare da sola il disconoscimento degli indizi raccolti dall’Amministrazione finanziaria. Il processo tributario è giudizio di impugnazione-merito: ove la pretesa fiscale risulti indimostrata nel solo ammontare, l’atto impositivo va confermato nel valore ridotto, non annullato. Il reddito da reato resta imponibile finché non sia provata l’effettiva realizzazione della confisca, che fa venir meno la relazione con la nuova ricchezza.

Il Fatto

A seguito di indagini della Guardia di Finanza concluse con processo verbale di constatazione, l’Amministrazione finanziaria notificava al contribuente un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, per l’anno 2009, l’importo di euro 400.000,00 quale profitto del reato di corruzione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993. Il contribuente, che aveva rivestito l’incarico di Presidente del magistrato delle acque di Venezia, era poi stato ritenuto responsabile di vari atti corruttivi con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., passata in giudicato, con confisca per equivalente.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso del contribuente. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in riforma, accoglieva l’appello rilevando che l’Ufficio aveva fondato la quantificazione non sulle conclusioni del procedimento penale, ma sugli elementi indiziari della misura cautelare, senza chiarire lo scostamento rispetto alla somma confiscata in sede penale. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del controricorrente: l’Amministrazione non chiede una rivalutazione nel merito, ma pone questioni di diritto sulla corretta applicazione delle regole di valutazione della prova.

Il giudice del gravame, muovendo dalla premessa dell’autonomia tra accertamento penale e tributario, ha poi disconosciuto del tutto la rilevanza probatoria delle risultanze delle indagini preliminari, fondando la decisione sulla sola sentenza di patteggiamento. Quest’ultima, tuttavia, non illustra in alcuna misura le ragioni della quantificazione del provento da reato di cui ha disposto la confisca.

L’Amministrazione ha invece riprodotto gli stralci degli atti rilevanti, evidenziando numerosi elementi, tra cui le dichiarazioni confessorie del contribuente e quelle di un teste, che forniscono indizi sulla quantificazione del reddito da reato. La Commissione non ha tenuto conto di tali elementi, specifici e circostanziate, incorrendo nel vizio contestato. Non è neppure ipotizzabile una comparazione implicita tra pronuncia penale ed elementi indiziari, poiché la decisione penale non ricostruisce i fatti di causa.

La giurisprudenza consolidata di legittimità afferma che nel giudizio tributario il materiale probatorio acquisito nella fase delle indagini preliminari è utilizzabile ai fini della prova della maggior pretesa tributaria, richiamandosi Cass. Sez. VI-V n. 28106 del 2021, Cass. Sez. V n. 9593 del 2019 e Cass. Sez. V n. 16375 del 2020. Il giudice che intenda discostarsene deve illustrare le ragioni della propria valutazione.

La Corte ribadisce inoltre che il processo tributario è giudizio di impugnazione-merito: il giudice che ritenga indimostrata la pretesa fiscale nel solo ammontare non deve annullare l’atto impositivo, bensì confermarlo nel valore ridotto. Richiamando Cass. Sez. V n. 33967 del 2024, si afferma che l’art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993 mira a evitare che redditi espressivi di capacità contributiva restino esenti per la sola illiceità dell’attività. Quando però la confisca è effettivamente disposta e concretamente realizzata, con spossessamento del contribuente, viene meno il presupposto impositivo. Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare se sia stata allegata la prova dell’effettiva realizzazione della confisca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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