Rimborso IVA: il Fisco contesta il credito anche dopo la decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 20188 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile di IVA, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione anche qualora siano decorsi i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell’imponibile e dell’imposta, senza aver adottato alcun provvedimento. Il provvedimento di diniego del rimborso, adottato ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 per insussistenza dei fatti costitutivi, non ha natura di avviso di accertamento. Gli effetti preclusivi della decadenza dall’accertamento riguardano le sole imposte dovute: il credito che nasce dal coacervo delle poste detraibili esiste solo in quanto ne sussistano i fatti generatori e resta a carico del contribuente il relativo onere probatorio.

Il Fatto

Una società acquirente rilevò dal fallimento di altra società un credito IVA di 178.770,00 euro, già chiesto a rimborso nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2010. L’Agenzia delle entrate rigettò l’istanza con provvedimento del 5 marzo 2013, per difetto di prova dell’esistenza del credito, non essendo stati esibiti in istruttoria i registri IVA acquisti e vendite degli anni in cui il credito era sorto.

La società, quale incorporante del soggetto cedente, impugnò il diniego davanti alla Commissione tributaria provinciale di Taranto, che accolse il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Puglia riformò la sentenza in accoglimento dell’appello dell’ufficio, richiamando le Sezioni unite n. 21765 del 2021 e rilevando che la contribuente non aveva mai prodotto la documentazione sui fatti costitutivi del credito. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del controricorso proposto dall’Agenzia delle entrate – Riscossione, che non è stata parte dei giudizi di merito né destinataria della notifica del ricorso. La costituzione congiunta con l’Agenzia delle entrate, in un unico controricorso, esime dal provvedere sulle spese.

Nel merito, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 30, 38-bis, 54 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 e chiede che la questione sia rimessa alle Sezioni unite, oltre alla proposizione di questioni di costituzionalità e di un rinvio pregiudiziale alla CGUE. Il Collegio ritiene il motivo infondato: le argomentazioni svolte non sono idonee a scalfire quelle delle pronunce gemelle del 2021.

La Corte esamina le obiezioni della ricorrente e le respinge una a una. Il principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum ha, secondo le Sezioni unite, solo valore descrittivo della dinamica dei rapporti tra le parti. L’inerzia dell’amministrazione non equivale a riconoscimento implicito del credito, salvo le ipotesi normativizzate: il legislatore le assegna il significato di rifiuto tacito, impugnabile ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. L’omesso esercizio del potere di controllo non determina quindi alcun effetto accertativo del credito.

Le Sezioni unite hanno distinto la sottostima dell’imposta dovuta, da accertare e rettificare nel termine dell’art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, dal credito che nasce dal coacervo delle poste detraibili prevalenti sul debito. L’emendabilità della dichiarazione in ogni tempo esclude l’asimmetria di posizioni tra contribuente e amministrazione. Quanto ai principi di certezza del diritto e di neutralità, è il contribuente che, chiedendo il rimborso a distanza di anni, assegna rilevanza al credito; e la contestazione serve a scongiurare il riconoscimento di crediti IVA inesistenti.

Nessuna lesione dei principi unionali di equivalenza, effettività e legittimo affidamento è ravvisabile, anche in ragione dell’irriducibilità della condotta passiva dell’amministrazione al fatto concludente di riconoscimento tacito. I dubbi di costituzionalità sono manifestamente infondati: l’incontrovertibilità di un credito non dovuto striderebbe con gli artt. 23, 53 e 97 Cost. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato, non avendo la ricorrente contestato la mancata produzione della documentazione sui fatti costitutivi del credito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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