Società agricole esonerate dal regime delle società di comodo solo dal 2012 (Cass. civ. Sez. V n. 16608 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento del reddito di impresa, l’esclusione automatica delle società agricole dalla disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994 deve ritenersi operativa solo a decorrere dall’anno 2012, periodo d’imposta in corso alla data di adozione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emesso ai sensi dell’art. 1, comma 128, della legge n. 244 del 2007, che per la prima volta ha inserito le società agricole tra quelle esentate dalla richiesta di disapplicazione della disciplina antielusiva. Ne consegue che, con riguardo ai periodi d’imposta precedenti, grava sulla società contribuente, ai sensi del comma 4-bis del citato art. 30, l’onere di dimostrare, ai fini della disapplicazione, l’esistenza di situazioni oggettive di carattere straordinario che non hanno consentito, in tali annualità, il superamento del test di operatività.
Il Fatto
La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate notificava a una società agricola un avviso di accertamento con cui, ritenendola non operativa per l’anno d’imposta 2009, determinava in via presuntiva il valore della produzione netta da sottoporre a tassazione ai fini dell’IRAP, applicando i parametri dell’art. 30, commi 3 e 3-bis, della legge n. 724 del 1994.
La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso. La decisione veniva riformata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che accoglieva il gravame e annullava l’atto impositivo. Il giudice regionale riteneva che le disposizioni sulle società di comodo non potessero applicarsi a una società esercente in via esclusiva attività agricola, in forza del provvedimento direttoriale n. 87956 dell’11 giugno 2012, cui riconosceva efficacia retroattiva. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; la società è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, come modificato dall’art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 244 del 2007, oltre che dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile. Si contesta alla Commissione regionale di aver attribuito efficacia retroattiva al provvedimento direttoriale dell’11 giugno 2012, che aveva previsto l’inapplicabilità della disciplina alle società esercenti esclusivamente attività agricola.
La Suprema Corte osserva che il provvedimento, adottato in attuazione del comma 4-ter dell’art. 30 nel testo novellato dalla legge n. 244 del 2007, rinviene in tale norma il proprio fondamento giuridico e ne costituisce parte integrante. In applicazione del generale principio di irretroattività della legge, esso non può pertanto trovare applicazione per periodi d’imposta anteriori al 2012.
Il Collegio richiama il proprio consolidato indirizzo sul tema, ribadendo il principio secondo cui l’esclusione automatica delle società agricole dalla disciplina delle società di comodo opera solo a decorrere dall’anno 2012, periodo d’imposta in corso alla data del provvedimento direttoriale, che per la prima volta ha inserito le società agricole tra quelle esentate dalla richiesta di disapplicazione. Per i periodi d’imposta precedenti residua in capo alla contribuente l’onere di dimostrare le situazioni oggettive di carattere straordinario che le hanno impedito di superare il test di operatività.
Le argomentazioni della Commissione regionale, che aveva esteso l’efficacia del provvedimento anche al 2009 sul presupposto della sua natura integrativa di un atto precedente, non risultano condivisibili. La decisione impugnata è affetta dal denunciato error in iudicando, fondandosi sulla ritenuta applicabilità all’anno d’imposta 2009 del provvedimento dell’11 giugno 2012.
La Corte accoglie quindi il ricorso e, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., cassa la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame uniformandosi al principio di diritto espresso. Al giudice del rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 3, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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