Imposta unica scommesse, metodo forfetario solo dal 2016 (Cass. civ. Sez. V n. 25409 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, la determinazione dell’imposta su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente, con l’aliquota massima di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), d.lgs. n. 504 del 1998, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016, termine prorogato dall’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015, a tutti i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale che non aderiscono alla regolarizzazione o che ne decadono, senza che rilevi la loro adesione al nuovo termine. Per i periodi d’imposta precedenti, anche per i soggetti non regolarizzati, resta applicabile il metodo di calcolo di cui all’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011. Nel processo tributario, ove il giudice ritenga l’atto invalido per motivi sostanziali, deve procedere egli stesso alla rideterminazione del quantum dovuto, a titolo di imposta e sanzioni, non potendo demandarla all’amministrazione.

Il Fatto

La società, bookmaker estero esercente la raccolta di scommesse, impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno 2015, con il quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli le aveva contestato il mancato versamento dell’imposta unica di cui al d.lgs. n. 504 del 1998, quale obbligato in solido con il titolare di un centro di trasmissione dati operante per conto di un bookmaker privo di concessione, irrogando le relative sanzioni.

La Commissione provinciale accoglieva il ricorso solo quanto alla quantificazione del tributo e delle sanzioni. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, sui gravami principale e incidentale, respingeva entrambi, ritenendo applicabile per il 2015 il criterio del d.l. n. 98 del 2011 e legittima nel resto la pretesa. Ricorreva per cassazione l’Agenzia con due motivi; la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’istanza di trattazione in pubblica udienza, richiamando l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 14437 del 2018 e n. 8093 del 2020: il collegio può escludere la pubblica udienza quando i principi da applicare sono consolidati, come nel caso, già affrontato dalla Corte costituzionale n. 27 del 2018 e dalla Corte di giustizia del 26 febbraio 2020, causa C-788/18.

Sul primo motivo, la Corte conferma che l’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014, nel testo originario, prevedeva il metodo forfetario dal 1° gennaio 2015; l’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015 ha poi sostituito tale data con il 1° gennaio 2016. Ne deriva che la proroga opera nei confronti di tutti i soggetti non regolarizzati, indipendentemente dall’adesione alla procedura entro il nuovo termine del 31 gennaio 2016. La tesi dell’Agenzia, che subordina la perdurante applicazione del metodo del 2011 all’adesione alla regolarizzazione, è priva di riscontro nel testo normativo. Poiché si controverte dell’anno 2015, l’imposta va calcolata secondo l’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011.

La questione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 644, lett. g), per contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 Cost., è dichiarata priva di rilevanza, essendo già ritenuta manifestamente infondata: il criterio risponde a un accertamento induttivo su base presuntiva, che non esclude la prova contraria del contribuente e garantisce la corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva.

Sul secondo motivo del ricorso principale, riqualificato ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la Corte accoglie: il processo tributario è di impugnazione-merito e, ove il giudice ritenga l’atto invalido per motivi sostanziali, non può demandare la rideterminazione del dovuto all’amministrazione, essendo esclusa la condanna indeterminata dall’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. La sentenza impugnata ha così omesso di rideterminare imposta e sanzioni, omissione cui dovrà ovviare la fase di rinvio.

Quanto al ricorso incidentale, i motivi sono infondati. Sulla solidarietà paritetica tra centro di trasmissione dati e bookmaker, e sull’ambito soggettivo dell’imposta, la Corte richiama la Corte costituzionale n. 27 del 2018, che ha escluso profili di irragionevolezza per i rapporti successivi al 2011. Sul versante unionale, la Corte di giustizia, causa C-788/18, ha escluso discriminazioni tra bookmaker nazionali ed esteri, non ravvisandosi necessità di nuovo rinvio pregiudiziale. Infine, l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa per il 2015 non sussiste, essendo contrastata dall’interpretazione autentica del 2010. Il ricorso principale è accolto nel secondo motivo, il ricorso incidentale rigettato, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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