Distribuzione di utili extracontabili e accertamento presuntivo dei ricavi (Cass. civ. Sez. 5 n. 19784 del 14.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ritenute d’acconto sugli utili distribuiti dalle società di capitali, l’amministrazione finanziaria può legittimamente accertare la distribuzione di utili extracontabili fondandosi su presunzioni semplici, senza che sia necessaria una formale delibera assembleare di ripartizione. Non esiste un divieto generalizzato di doppia presunzione: il fatto noto, accertato in via presuntiva, può costituire la premessa di un’ulteriore presunzione, ferma restando la verifica in concreto della gravità, precisione e concordanza degli indizi. L’art. 2709 cod. civ., che attribuisce efficacia probatoria alle scritture contabili contro l’imprenditore, non osta all’accertamento di utili extracontabili, trattandosi di fattispecie che si realizza al di fuori delle risultanze contabili.
Il Fatto
A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione le ritenute d’acconto per l’anno 2012 su somme versate ai soci, formalmente qualificate come restituzione di finanziamenti. L’Ufficio, sul presupposto della percezione di ricavi non contabilizzati negli anni 2001, 2004 e 2005, considerava dette erogazioni come ripartizione di utili extracontabili da assoggettare a ritenuta.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società, ma la Commissione Tributaria Regionale, pronunciando sull’appello dell’Ufficio, rigettava il ricorso originario. La società proponeva quindi ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che la C.T.R. aveva fondato la pretesa impositiva su una prospettazione mai avanzata dall’Ufficio, relativa a utili extracontabili comunque generatisi e non specificamente a quelli conseguiti negli anni 2001, 2004 e 2005. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, osservando che il presupposto dell’accertamento era la distribuzione di utili extracontabili nell’anno 2012, indipendentemente dall’anno di maturazione delle somme, mentre il riferimento ai finanziamenti dei soci riguardava la sola posizione del socio che aveva effettuato il finanziamento, le cui erogazioni erano state escluse dalla pretesa impositiva.
Il secondo motivo concerneva la violazione dell’art. 2909 cod. civ. per la mancata applicazione del giudicato esterno formatosi sulle annualità 2010 e 2011. La Corte ha escluso l’operatività del giudicato, rilevando che esso riguardava diversi anni d’imposta e differenti distribuzioni di utili extracontabili, con presupposti non coincidenti.
Con il terzo motivo la società eccepiva la violazione dell’art. 2727 cod. civ. e degli artt. 27 e 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, assumendo che la C.T.R. avesse violato il divieto di doppia presunzione e che l’art. 27 citato richiedesse una delibera assembleare di distribuzione. La Corte ha richiamato il principio per cui non esiste un divieto generalizzato di doppie presunzioni, citando Cass. 29 ottobre 2020, n. 23860, Cass. 1° agosto 2019, n. 20748 e Cass. 16 giugno 2017, n. 15003, e ha ritenuto inconferente il richiamo all’art. 27, che disciplina proprio l’applicazione della ritenuta sugli utili corrisposti ai soci.
Il quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 2709 cod. civ. sulla presunzione di attendibilità delle scritture contabili, è stato rigettato in quanto la distribuzione di utili extracontabili costituisce fattispecie che si realizza al di fuori delle risultanze delle scritture medesime. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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