Sanzioni alla società: escluso il concorso dell’amministratore ex art. 9 d.lgs. n. 472/1997 (Cass. civ. Sez. 5 n. 17490 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative tributarie, la persona fisica che rivesta la qualità di amministratore e legale rappresentante di una società di capitali non è un soggetto “estraneo” alla compagine sociale e, pertanto, non può rispondere a titolo di concorso ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997 per le violazioni commesse nell’interesse della società. Tale forma di responsabilità riguarda esclusivamente i terzi estranei al rapporto sociale, mentre l’amministratore è legalmente esentato dalla responsabilità per le sanzioni irrogate alla società, in applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003. La responsabilità dell’amministratore può, invece, configurarsi sotto il diverso profilo della gestione uti dominus della società, qualora questa sia utilizzata come mero schermo o soggetto interposto per la produzione di un reddito di cui egli sia l’effettivo possessore, ex art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973.
Il Fatto
A seguito di accertamenti per IRES, IRAP, IVA e sanzioni relativi all’anno d’imposta 2011 emessi nei confronti di una società di capitali, l’Agenzia delle entrate aveva esteso le sanzioni anche alla persona fisica che ne era stata amministratore e legale rappresentante, ritenendola responsabile in via concorsuale ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997 per le violazioni commesse nell’interesse della società. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, riformando la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi del contribuente, aveva confermato la responsabilità di quest’ultimo, qualificandolo come soggetto che, con la sua autonoma condotta, aveva ideato e diretto un sistema fraudolento a beneficio proprio e della società.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, censurando la sentenza impugnata per un difetto di sussunzione. La pronuncia della CGT2 aveva erroneamente applicato l’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, che disciplina il concorso di persone nelle violazioni tributarie, ad un soggetto che, all’epoca dei fatti, non era estraneo alla compagine sociale, essendo stato legale rappresentante della società fino a una data successiva alla commissione delle violazioni contestate.
I giudici di legittimità hanno chiarito che l’amministratore, in quanto soggetto “intraneus”, non può concorrere con la società nella violazione, poiché la sua responsabilità per le sanzioni irrogate all’ente è esclusa dal disposto dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, che imputa le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio della società esclusivamente a carico della persona giuridica. La norma sul concorso, invece, presuppone la compartecipazione di un soggetto terzo, estraneo al rapporto sociale.
La Corte ha, altresì, precisato che la responsabilità dell’amministratore per le sanzioni relative a violazioni formalmente commesse dalla società può essere affermata solo attraverso un diverso percorso argomentativo, fondato sulla dimostrazione che la società sia stata utilizzata come mero schermo o soggetto interposto, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973. In tale ipotesi, il reddito d’impresa si trasferisce al gestore che abbia operato uti dominus, quale effettivo possessore del reddito, e le violazioni, pur formalmente dell’ente collettivo, vengono riferite alla sua attività, esulando dall’ambito applicativo dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003.
La CGT2, tuttavia, non aveva verificato se, alla luce degli elementi di fatto riportati nella sentenza impugnata (capitale sociale integralmente posseduto da altra società facente capo al contribuente, atti compiuti in un breve lasso di tempo preordinati a frodare il fisco), potesse configurarsi la responsabilità del ricorrente sotto il diverso profilo dell’utilizzazione della società quale schermo per la produzione di un reddito di cui fosse l’effettivo possessore. Per questa ragione, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio, per un nuovo esame che verifichi tale profilo.
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Nota della Redazione
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