Società di comodo, test di operatività su tutte le voci di bilancio (Cass. civ. Sez. V n. 12390 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di società non operative, il superamento della presunzione relativa di non operatività di cui all’art. 30 l. n. 724/1994 richiede la prova di situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà del contribuente, di carattere straordinario, valutate rispetto alle effettive condizioni di mercato. La verifica dell’operatività impone un esame complessivo dell’ammontare dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, raffrontati con i ricavi presunti determinati con criteri forfettari. Il solo dato dei ricavi dichiarati, ancorché superiore alla media del settore, non è sufficiente a dimostrare l’esercizio effettivo dell’impresa. L’affermazione del giudice di merito sull’idoneità dei fatti accertati a integrare la fattispecie è sindacabile in legittimità per vizio di sussunzione, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
Per l’anno di imposta 2007 una società consolidante risultava tale, tra le altre, di una consolidata cui era stato negato l’interpello disapplicativo della disciplina delle società non operative, nonché l’accertamento con adesione. Da qui la rimodulazione dei ricavi, con ripresa a tassazione del maggior reddito in capo alla consolidante, che impugnava l’atto impositivo.
Entrambi i gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente. I giudici tributari avevano fondato la decisione sulla dichiarazione, da parte della consolidata, di ricavi superiori alla media, traendone la conclusione che si trattava di società realmente operativa, e avevano parimenti ritenuto operativa la partecipata sulla base della documentazione prodotta. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con unico motivo; la società resisteva con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 30, commi 3 e 4-bis, l. n. 724/1994, nel testo risultante dalle modifiche del d.l. n. 223/2006. La censura è che il giudice di merito abbia trascurato i fattori rilevanti del bilancio e abbia desunto l’operatività dalla sola dichiarazione di ricavi superiori alla media.
La Corte ritiene il motivo fondato. Richiama il proprio orientamento secondo cui il contribuente può vincere la presunzione relativa di non operatività solo provando situazioni oggettive, straordinarie e indipendenti dalla sua volontà, e ribadisce che l’idoneità dei fatti accertati a integrare tale ipotesi è sindacabile in legittimità per vizio di sussunzione, riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Il passaggio centrale riguarda il metodo. La non operatività non è il frutto della sola voce dei ricavi, ma del confronto tra l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, desunti dal conto economico, e i ricavi presunti determinati secondo criteri forfettari. Il giudice deve dunque svolgere un esame complessivo di tutte le voci previste dalla legge.
La Corte precisa che l’indagine non si esaurisce nella produzione di ricavi, ma investe la loro riconducibilità a una concreta attività imprenditoriale, per scongiurare il fittizio centro di imputazione di costi e ricavi finalizzato al risparmio di imposta. Richiama inoltre il principio per cui non sussistono situazioni oggettive straordinarie, ex art. 30, comma 4-bis, in caso di totale assenza di pianificazione aziendale o di completa inettitudine produttiva, gravando sull’imprenditore l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione in coerenza con l’art. 41 Cost.
Respinta è l’eccezione di giudicato esterno favorevole per altro anno di imposta: la Corte ribadisce l’autonomia di ciascun periodo di imposta, potendo gli effetti di una sentenza riflettersi su altro periodo solo quando attengano a circostanze di fatto insuscettibili di mutamento nel tempo o a un profilo pregiudiziale di rito o preliminare di merito. La sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice di secondo grado, in diversa composizione, per il riesame complessivo del test di operatività.
Nota della Redazione
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