Inammissibile il ricorso che mira a rivalutare i fatti accertati dal CNF (Cass. civ. Sez. Un. n. 5079 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense non può rimettere in discussione la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dal giudice del merito. È inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame circa un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici. Chi deduce l’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha l’onere di indicare il fatto storico omesso, il dato testuale o extratestuale che lo dimostra, il come e il quando esso fu oggetto di discussione e la sua decisività. Chi denuncia il vizio di cui all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. deve indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un procedimento disciplinare promosso dal Consiglio distrettuale di disciplina nei confronti di un avvocato, al quale erano stati contestati molteplici capi di incolpazione, tra cui l’appropriazione di somme consegnate da un cliente e l’induzione di alcuni testimoni a dichiarare il falso.
Il Consiglio nazionale forense, con decisione intervenuta l’11 febbraio 2020, aveva ritenuto la responsabilità del professionista. Questi ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi, deducendo vizi di violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e difetto di competenza, contestando in particolare il riconoscimento della natura permanente dell’illecito ai fini della prescrizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile nella sua integralità. Il principio posto a fondamento della decisione è che la parte non può servirsi del giudizio di legittimità per proporre una propria diversa lettura delle risultanze istruttorie, restando riservato al giudice del merito individuare le fonti del convincimento, valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere quelle idonee a dimostrare i fatti.
Il percorso argomentativo muove dal richiamo a una consolidata linea interpretativa, comprensiva delle pronunce delle stesse Sezioni Unite in materia di impugnazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense, secondo cui è inammissibile il ricorso che mascheri, dietro i vizi di legge apparentemente dedotti, una richiesta di riesame del fatto. Su questa base la Corte ha esaminato ciascun motivo, ravvisando costantemente la medesima vocazione: la sollecitazione di un rinnovato apprezzamento delle risultanze di causa.
Quanto ai motivi costruiti sull’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., le Sezioni Unite hanno ribadito il rigoroso onere di specificità imposto dagli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorrente deve non solo indicare il fatto storico omesso, ma anche il dato da cui esso risulti esistente, il come e il quando sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività. Nel caso concreto tali indicazioni sono risultate carenti: i motivi hanno menzionato deposizioni non riprodotte, documenti non localizzati nei fascicoli e circostanze prive di evidenza probatoria.
Con riguardo ai motivi fondati sull’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la Corte ha ricordato che l’onere di specificità impone di indicare le norme di legge violate, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, espressamente richiamata. Non è consentito demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa della norma violata.
Sul versante sostanziale, le Sezioni Unite hanno confermato che l’illecito disciplinare dell’avvocato che si appropria di una somma destinata al cliente ha natura permanente e la sua consumazione si protrae, in mancanza di restituzione, fino alla decisione disciplinare di primo grado. Il Consiglio nazionale forense ha fatto corretta applicazione di tale principio, poiché la decisione di primo grado è intervenuta solo l’11 febbraio 2020. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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