Società di comodo, disapplicato l’art. 30 della legge n. 724/1994 in contrasto (Cass. civ. Sez. V n. 10063 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 30 della legge n. 724/1994, nella parte in cui subordina il diritto alla detrazione dell’IVA al superamento di una soglia di ricavi, contrasta con l’art. 167 della direttiva 2006/112/CE e con i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità, come interpretati dalla CGUE, 7 marzo 2024, causa C-341/22. La qualità di soggetto passivo IVA non può essere negata per il solo valore economico ridotto delle operazioni effettuate nel periodo d’imposta. Il diritto alla detrazione va riconosciuto quando il soggetto abbia effettivamente esercitato un’attività economica e impiegato i beni e servizi per operazioni soggette ad imposta, indipendentemente dai risultati, salvo che ricorra una frode o un abuso del diritto. Ne consegue la disapplicazione della disciplina nazionale incompatibile e il rinvio al giudice di merito per le verifiche conseguenti.

Il Fatto

La società contribuente aveva presentato istanza di rimborso IVA per il periodo d’imposta 2016. L’Agenzia delle entrate aveva respinto l’istanza con provvedimento di diniego. La società ha impugnato il diniego davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che ha rigettato il ricorso sul presupposto del mancato esercizio dell’attività di impresa per assenza di ricavi.

La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 3/2022, ha confermato il rigetto e ha condannato la contribuente alle spese. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando la violazione delle regole sul contraddittorio, la qualificazione come società di comodo o in perdita sistematica e la violazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte ribadisce che, quando la controversia ha ad oggetto l’impugnazione del rigetto di un’istanza di rimborso, il contribuente assume la posizione sostanziale di attore e deve provare la propria domanda. L’Amministrazione finanziaria può quindi esercitare la facoltà di controdeduzione ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, prospettando argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle della motivazione del diniego, senza che si determini ultrapetizione.

Il secondo motivo è fondato e costituisce il nucleo della decisione. La questione riguarda la compatibilità unionale della disciplina sulle società di comodo e la liceità del diniego del diritto di detrazione. La Corte richiama la sentenza della Corte di giustizia resa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE in un parallelo giudizio, con la pronuncia 7 marzo 2024, C-341/22.

Da tale pronuncia la Corte ricava che l’art. 9, par. 1, della direttiva IVA non consente di negare la qualità di soggetto passivo a chi effettui operazioni di valore inferiore alla soglia nazionale, rilevando esclusivamente l’effettivo esercizio di un’attività economica. Nessuna disposizione della direttiva subordina il diritto alla detrazione al raggiungimento di una certa soglia di operazioni. La presunzione posta dall’art. 30 della legge n. 724/1994 si fonda su un criterio estraneo alla dimostrazione di una evasione o di un abuso e eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo di prevenzione.

Pertanto l’art. 30 della legge n. 724/1994 va disapplicato, non potendosi privare il contribuente del diritto di detrazione in mera dipendenza dell’entità delle operazioni realizzate, salvo che la situazione sia riconducibile a frode o abuso. Il diritto va riconosciuto se la società ha effettivamente esercitato un’attività economica, ha impiegato i beni e servizi per operazioni soggette ad imposta e le operazioni non si inseriscano in una frode o in una costruzione artificiosa. La detrazione può spettare anche in assenza di operazioni attive, per le attività di carattere preparatorio finalizzate all’avvio dell’attività tipica.

La Commissione tributaria regionale non ha svolto tali verifiche. Si è limitata a confermare la pronuncia di primo grado fondandosi sull’assenza di ricavi, senza considerare le specificità della situazione societaria e il sequestro cautelativo che aveva colpito l’immobile sede dell’attività. Trattandosi di accertamenti di merito non esperibili in sede di legittimità, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *