Giudicato penale assolutorio nel processo tributario: efficacia limitata alle sanzioni (Cass. civ. Sez. V n. 9155 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento, esplica nel processo tributario l’efficacia di giudicato prevista dall’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dal d.lgs. n. 87/2024, ma tale efficacia va circoscritta al solo trattamento sanzionatorio. Con riferimento all’imposta, la valenza probatoria della sentenza penale resta soggetta all’autonoma e prudente valutazione del giudice tributario secondo il regime anteriore alla novella, con conseguente esclusione di ogni ingiustificata divaricazione tra i contribuenti sul piano probatorio. La norma processuale sopravvenuta, in mancanza di disciplina transitoria, si applica anche ai processi pendenti in cassazione alla sua entrata in vigore, ai sensi dell’art. 11 preleggi.

Il Fatto

Una società ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Enna un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all’anno 2012, emesso a seguito di verifica. Il ricorso è stato respinto in primo grado e l’appello della contribuente è stato rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che ha accertato fatturazione per operazioni inesistenti, costi non deducibili e maggiori ricavi non dichiarati.

Nel frattempo, con sentenza dibattimentale divenuta irrevocabile, il legale rappresentante della società è stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste dai reati tributari contestati. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tra l’altro il contrasto tra la sentenza tributaria e il giudicato penale assolutorio, sopravvenuto nel corso del giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il rapporto tra giudicato penale e processo tributario. Ricorda che, secondo la giurisprudenza consolidata, la sentenza penale irrevocabile non spiega, per il disposto dell’art. 654 cod. proc. pen., alcun effetto vincolante nel processo tributario, assumendo rilievo solo come elemento di prova soggetto all’autonoma valutazione del giudice tributario.

Il quadro muta con l’entrata in vigore dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, che attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza assolutoria dibattimentale per le due formule di merito, purché pronunciata sugli stessi fatti materiali. La norma, di natura processuale al pari dell’art. 654 cod. proc. pen., è applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore, in forza della regola dell’art. 11 preleggi, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Il Procuratore generale ha prospettato dubbi di legittimità costituzionale, per la mancata partecipazione dell’ente impositore al giudizio penale e per l’impatto sul regime probatorio tributario. La Corte ritiene di superare tali criticità interpretando la norma nel senso che essa esplichi i suoi effetti limitatamente alle sanzioni, restando invece autonoma, quanto all’imposta, la valutazione della sentenza penale rimessa al prudente apprezzamento del giudice tributario secondo il regime precedente.

Su questa base il primo motivo è accolto nei termini di motivazione, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. Gli altri motivi sono rigettati: la censura sulla motivazione non attinge il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.; le doglianze sull’onere probatorio ex art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 pongono questione nuova; il motivo sull’obbligo di allegazione degli atti richiamati per relationem è infondato, non risultando necessario il contenuto degli atti stessi per integrare la motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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