Inapplicabile alle società di comodo la presunzione IVA contraria al diritto UE (Cass. civ. Sez. V n. 33725 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di IVA, la presunzione di non operatività delle c.d. società di comodo di cui al comma 4-bis dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, nella parte in cui preclude la detrazione dell’IVA assolta a monte ai soggetti i cui ricavi non raggiungono la soglia legale, è illegittima perché non consentita dal diritto unionale e va disapplicata dal giudice nazionale. L’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE osta a che si neghi la qualità di soggetto passivo a chi abbia effettuato operazioni rilevanti di valore inferiore alla soglia fissata dalla normativa nazionale. L’art. 167 della medesima direttiva, unito ai principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità, impedisce di privare il soggetto passivo del diritto alla detrazione per l’importo ritenuto insufficiente delle operazioni attive. Nei giudizi di legittimità, l’accertamento del giudice di merito sull’esistenza di impedimenti oggettivi allo svolgimento dell’attività produttiva integra una valutazione di fatto non riesaminabile in cassazione.
Il Fatto
Una società impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, per l’anno d’imposta 2012, aveva contestato la non operatività della stessa ai fini IRES, maggiorazione IRES, IRAP e IVA, per non aver superato il c.d. test di operatività previsto dalla legge n. 724 del 1994. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; la decisione veniva confermata in appello, sul rilievo che la società aveva posto in essere quanto rientrava nella propria sfera decisionale per svolgere l’attività statutaria.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva quindi per cassazione con un unico motivo, mentre la società resisteva con controricorso. Il Consigliere delegato depositava proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ. e l’Amministrazione chiedeva la decisione collegiale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso censurava la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del comma 4-bis dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che le giustificazioni addotte dalla contribuente non fossero di carattere oggettivo, straordinario e sopraggiunto, ma mere difficoltà burocratiche note all’epoca dell’acquisto del terreno. Con riferimento a IRES e IRAP il motivo è stato ritenuto inammissibile: la sentenza di merito aveva accertato che gli impedimenti amministrativi potevano rientrare nella nozione di impossibilità, intesa in senso elastico, quale fatto specifico non dipendente dalla scelta consapevole dell’imprenditore e idoneo a impedire lo svolgimento dell’attività produttiva con risultati conformi agli standard minimi legali.
Di fronte a tale accertamento, la doglianza dell’Ufficio mirava in concreto a un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. Il motivo è stato inoltre giudicato manifestamente infondato quanto all’IVA.
La Corte ha osservato che la presunzione di cui al comma 4-bis dell’art. 30, posta a base dell’avviso di accertamento, con cui il ricorrente pretendeva di ribaltare sul contribuente l’onere della prova del contrario, è del tutto illegittima perché non consentita dal diritto unionale. Essa contrasta con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22249/2024), che si è adeguata alle indicazioni della Corte di giustizia UE, sentenza 7 marzo 2024, causa C-341/22.
Secondo tale pronuncia, la normativa nazionale che esclude il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per le società con introiti inferiori a una determinata soglia si pone in contrasto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della direttiva 2006/112/CE e va disapplicata dal giudice nazionale. Le misure statali di lotta a frodi, evasione e abusi non devono eccedere quanto necessario e non possono mettere in discussione il principio di neutralità dell’IVA. Il ricorso è stato quindi rigettato.
Le spese hanno seguito la soccombenza. Essendo la decisione intervenuta dopo istanza di decisione collegiale a seguito della proposta ex art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., la Corte ha applicato la giurisprudenza (Cass. Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; Cass. n. 31839/2023) che codifica in tale ipotesi un’ipotesi normativa di abuso del processo, con conseguente condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. per euro 4.100 a favore della controricorrente e, ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., per ulteriori euro 2.050 a favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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