Compensazione erariale e consecuzione tra concordato e fallimento (Cass. civ. Sez. V n. 22153 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Anche quando sia intervenuta l’omologa di un concordato fallimentare, che determinando la successione dell’assuntore alla massa comporta l’opponibilità a curatore ed assuntore delle eccezioni opponibili alla massa medesima, l’Amministrazione finanziaria, convenuta nel giudizio promosso dal curatore o dall’esecutore per la soddisfazione di un credito Iva del fallito, può eccepere in via riconvenzionale la compensazione con un proprio controcredito verso il fallimento, non ostandovi il fatto che non ne abbia richiesto il riconoscimento mediante insinuazione al passivo né ne abbia precisato l’ammontare ai fini della soddisfazione concordataria. Sul piano sostanziale, in forza dell’art. 56 l.fall., applicabile anche ai crediti erariali, l’erario può opporre in compensazione soltanto i crediti sorti successivamente all’apertura della procedura, restando esclusi quelli formatisi in epoca anteriore. Se il fallimento interviene in esito a concordato preventivo esitato negativamente, per effetto della consecuzione delle procedure l’efficacia della sentenza dichiarativa va retrodatata alla data di presentazione della domanda di concordato, quando emerga che lo stato di crisi coincideva con lo stato di insolvenza.

Il Fatto

Una società, dopo essere stata ammessa al concordato preventivo nel 2007 e dichiarata fallita nel 2008 per mancato raggiungimento delle maggioranze, definiva la procedura con un concordato fallimentare omologato nel 2018. Nell’aprile 2018 la contribuente chiedeva il rimborso dell’Iva annuale relativa all’anno d’imposta 2017. L’Ufficio eccepiva la compensabilità tra il credito Iva e un debito Ires 2007 portato da una cartella di pagamento, notificando un provvedimento di sospensione del rimborso ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 472/1997.

La contribuente impugnava l’atto. La CTP di Pisa accoglieva il ricorso, rilevando la violazione del principio di par condicio creditorum e l’estraneità del credito erariale non insinuato al passivo; la CTR della Toscana rigettava l’appello dell’Ufficio, escludendo la compensazione sul presupposto che il credito Iva fosse maturato nel 2017 e quello Ires non fosse stato accertato in sede fallimentare. L’Agenzia ricorreva quindi per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso: il motivo, vertendo su errori esclusivamente giuridici e su riferimenti puntuali agli atti, individua con precisione le affermazioni della sentenza ritenute non condivisibili e resta nell’ambito dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., non essendovi richiesta di rivalutazione del quadro fattuale. Nemmeno sussiste difetto di interesse, poiché la tesi erariale si fonda proprio sull’irrilevanza della mancata insinuazione.

Nel merito la Corte ricostruisce il regime dell’eccezione di compensazione. Il principio risalente vuole che l’assuntore del concordato succeda alla massa, non al fallito: le eccezioni opponibili alla massa e al curatore lo sono anche all’assuntore (Sez. I n. 4535 del 1984; Sez. I n. 5728 del 1979; Sez. I n. 13762 del 2017). L’amministrazione può dunque eccepire la compensazione al di fuori del fallimento indipendentemente dall’insinuazione del controcredito al passivo (Sez. V n. 34421 del 2023; Sez. I n. 2423 del 1994; Sez. I n. 18223 del 2002), non essendo configurabile né rinuncia tacita né efficacia preclusiva dell’ammissione.

Il passaggio decisivo è però sostanziale. In forza dell’art. 56 l.fall., richiesto il rimborso di un credito Iva formatosi durante la procedura concorsuale, l’erario può opporre in compensazione solo i crediti sorti successivamente all’apertura della procedura, non quelli anteriori (Sez. V n. 16779 del 2021). Nel caso di fallimento che segue un concordato preventivo esitato negativamente, la consecuzione delle procedure comporta la retrodatazione dell’efficacia della dichiarazione di fallimento alla presentazione della domanda di concordato (Sez. I n. 18437 del 2010; Sez. V n. 13467 del 2020).

La CTR ha omesso di accertare il periodo di afferenza dei presupposti di maturazione del credito Ires. Il credito portato in cartella è divenuto liquido ed esigibile con la dichiarazione presentata dal curatore nel 2009, ma occorre stabilire se i presupposti siano anteriori o posteriori al provvedimento di apertura del 18 maggio 2007, indipendentemente dalla data di esigibilità (Sez. V n. 20063 del 2023). La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, perché discerna la parte di credito non eccepibile in compensazione da quella che lo è, con regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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