Regime sportive dilettantistiche: onere della prova sui requisiti agevolativi (Cass. civ. Sez. V n. 20952 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il regime fiscale agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche dall’art. 1 legge n. 398 del 1991 costituisce deroga all’ordinario e, in ragione del favor del legislatore, grava su chi intenda fruirne l’onere di dimostrare l’osservanza di tutti i requisiti richiesti. Tra questi rientra l’obbligo di eseguire pagamenti e versamenti di importo pari o superiore a mille euro con modalità tracciabili, ai sensi dell’art. 25, comma 5, legge n. 133 del 1999. La decadenza dall’agevolazione per inadempimento dell’onere di tracciamento non costituisce sanzione, nemmeno impropria, e comporta il riespandersi del regime fiscale ordinario. Ne segue che spetta al contribuente offrire rigorosa prova positiva della trasparente ricostruibilità dei pagamenti.

Il Fatto

Una associazione sportiva dilettantistica era attinta da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2012. L’Ufficio, pur riconoscendo il mantenimento della qualifica di ente non commerciale, negava la fruizione del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991, assoggettando a tassazione i ricavi per pubblicità e recuperando integralmente l’IVA.

La CTP respingeva il ricorso della contribuente. La CGT di secondo grado accoglieva invece l’appello, ritenendo che i soli inadempimenti formali non potessero determinare la decadenza, in linea con la circolare dell’Agenzia n. 9/E del 2013. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi; la contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa e incomprensibile. La Corte lo ritiene infondato. La sentenza impugnata, pur in estrema sintesi, esibisce una motivazione effettiva, che supera la soglia del cd. minimo costituzionale individuata dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Il fatto che la CGT abbia ripreso quasi alla lettera un passaggio delle difese della contribuente costituisce tecnica redazionale discutibile, ma non inficia l’effettività della motivazione.

Il secondo motivo, che supera il vaglio di ammissibilità perché enuclea con precisione la censura e riproduce per autosufficienza la motivazione dell’avviso, è invece fondato. La CGT ha pretermesso le puntuali contestazioni dell’Agenzia, rilevanti ai fini del disconoscimento del regime agevolato: l’omessa tenuta di un registro delle movimentazioni finanziarie e di un conto corrente dedicato, il totale difetto di tracciabilità dei pagamenti, l’omessa presentazione del mod. EAS e l’omessa effettuazione dei versamenti trimestrali IVA.

Viene in rilievo l’art. 25, comma 5, legge n. 133 del 1999, che impone l’esecuzione di pagamenti e versamenti di importo pari o superiore a mille euro tramite conti correnti bancari o postali intestati, o con altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria efficaci controlli. La Corte richiama la propria giurisprudenza: l’obbligo di modalità tracciabili si applica esclusivamente agli enti che aderiscono al regime agevolato (Cass. n. 10711 del 2022).

Quanto alla successione delle norme nel tempo, la Corte ribadisce che la decadenza dall’agevolazione per inadempimento dell’onere di tracciamento, comportando il riespandersi del regime ordinario, non costituisce sanzione; pertanto l’abolizione di tale onere non configura norma sanzionatoria più favorevole ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. n. 13970 del 2024).

Non coglie nel segno la difesa della contribuente, secondo cui la mancanza di tracciabilità sarebbe solo asserita e mai provata dall’Agenzia. Poiché quello della legge n. 398 del 1991 è regime derogante, è onere di chi pretende di avvalersene dimostrare l’osservanza di tutti i requisiti. Acquisita la documentazione e rilevata l’impossibilità di tracciare i pagamenti, spettava alla contribuente offrire rigorosa prova positiva della trasparente ricostruibilità degli stessi.

In accoglimento del secondo motivo, rigettato il primo, la sentenza è cassata con rinvio alla CGT di secondo grado, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Nota della Redazione

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