Doppia conforme e onere della prova nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 29584 del 08.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, la sentenza di appello che si fondi sulle stesse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado non è censurabile per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., operando la preclusione della c.d. doppia conforme di cui all’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. Quanto al riparto probatorio, l’emissione di un avviso di accertamento adeguatamente motivato non inverta i principi generali in materia: è bensì l’Ufficio a dover dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa, ma una volta assolto tale onere spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando che la ricostruzione dell’Amministrazione è priva di fondamento, secondo il criterio dell’art. 2697 cod. civ.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da un avviso di accertamento notificato a una contribuente per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, in relazione a redditi da fabbricati concessi in locazione e non dichiarati. La pretesa dell’Amministrazione si fondava, tra l’altro, sulla titolarità di diritti immobiliari risultanti da una visura catastale storica.

La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla giustizia tributaria, risultando però soccombente sia in primo grado sia in appello. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale proponeva quindi ricorso per cassazione articolando un unico motivo, incentrato sulla violazione delle regole in materia di onere della prova. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo deduceva la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la Commissione aveva erroneamente addossato alla contribuente, e non all’Ufficio, il carico di provare l’assenza della titolarità del diritto di superficie sugli immobili.

La Corte rileva anzitutto un profilo di qualificazione del vizio. Pur essendo il motivo rubricato sotto il n. 4 dell’art. 360, la censura attinge in realtà al diverso vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poiché la ricorrente lamenta la mancata valutazione di un elemento — la titolarità dei diritti immobiliari desunta dalla visura catastale — ritenuto determinante. Il motivo è pertanto inammissibile, alla luce dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., che preclude la censura ex n. 5 quando la sentenza d’appello si fondi sulle medesime ragioni di fatto della decisione di primo grado.

La Corte verifica in concreto la ricorrenza della doppia conforme: entrambi i giudici di merito hanno rigettato il ricorso del contribuente valorizzando la medesima ratio decidendi, incentrata sull’inidoneità delle prove contrarie prodotte rispetto alla titolarità dei beni accertata dall’Ufficio. Sia la decisione di primo grado sia quella d’appello, dunque, partecipano dello stesso percorso argomentativo, con conseguente operatività della preclusione. A sostegno richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 07.04.2014.

Nel merito il ricorso è inoltre infondato. La tesi della contribuente, secondo cui essa non rivestirebbe la veste di attore in senso sostanziale e non sarebbe quindi gravata da alcun onere probatorio, non è condivisibile. Se è vero che l’Ufficio deve dimostrare i fatti che hanno condotto all’accertamento, ciò non altera i principi generali sul regime della prova: una volta emesso un avviso di accertamento motivato (circostanza non contestata), spetta al contribuente provare che la ricostruzione dell’Amministrazione è priva di fondamento.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. La Corte applica inoltre gli artt. 380-bis e 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., condannando la ricorrente al pagamento di una somma in favore della controricorrente e di un’altra in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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