Società estinta, legittimazione del liquidatore e differimento quinquennale (Cass. civ. Sez. V n. 22819 del 07.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società dal registro delle imprese, con la conseguente estinzione, anteriore alla notifica dell’avviso di accertamento o comunque all’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto di capacità processuale e dunque il difetto di legittimazione del suo rappresentante, con la conseguenza che il ricorso introduttivo è inammissibile. Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione previsto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 opera solo per le cancellazioni richieste dopo il 13 dicembre 2014, poiché la norma — di natura sostanziale, incidente sulla capacità della società — non ha efficacia retroattiva. L’eventuale responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 del liquidatore presuppone un apposito avviso di accertamento e la prova delle condizioni di legge, e non può supplire al difetto di legittimazione della società estinta.
Il Fatto
Nel 2011 l’Agenzia delle entrate notificò al liquidatore di una s.r.l. un avviso di accertamento con cui rettificava, per l’anno d’imposta 2004, la dichiarazione della società ai fini Ires e Irap, contestando il coinvolgimento in operazioni inesistenti. La società era però stata cancellata dal registro delle imprese già nel 2006. Il liquidatore impugnò l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accolse le sue ragioni rilevando la notifica a un soggetto privo di poteri rappresentativi.
La pronuncia fu confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale, che escluse la rappresentanza dell’ente estinto, l’applicabilità del differimento quinquennale e la sussistenza delle condizioni per l’azione di responsabilità verso il liquidatore. L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, incentrati proprio sul differimento quinquennale e sulla responsabilità del liquidatore.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta dapprima il tema della legittimazione processuale, che giudica preliminare rispetto ai motivi di ricorso. La società, come accertato dal giudice d’appello sulla base della visura camerale, era stata cancellata dal registro delle imprese sin dal 10 maggio 2006: circostanza pacifica e incontestata. Ne deriva che tanto la notifica dell’atto impositivo quanto la proposizione del ricorso avvennero ad opera di un soggetto ormai decaduto da ogni potere rappresentativo.
Sul piano temporale, il Collegio ricorda che l’art. 2495 cod. civ., ratione temporis vigente, regolava la cancellazione e l’estinzione, e che l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 ha integrato la disciplina prevedendo che, ai soli fini dei rapporti tributari, l’estinzione abbia effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione. Il differimento opera però solo se la richiesta di cancellazione è intervenuta nella vigenza della norma, dal 13 dicembre 2014. La disposizione incide sulla capacità della società cancellata: è norma di natura sostanziale, non retroattiva, come già affermato dai precedenti richiamati.
Poiché la cancellazione della società era avvenuta il 10 maggio 2006, il differimento quinquennale risulta inapplicabile. Da qui — afferma la Corte — emerge ex actis un motivo di improcedibilità dell’intero processo introdotto originariamente dal liquidatore: se la società si era estinta prima del promovimento del contenzioso, neppure il suo ex liquidatore aveva legittimazione a proporre il ricorso. Il difetto è rilevabile d’ufficio, al di là del ricorso erariale.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce il perimetro della responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973: per configurarla occorre un apposito avviso di accertamento notificato ai sensi dell’art. 36, comma 5, e dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, e l’amministrazione deve provare il presupposto della riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione. Il giudice d’appello ha escluso, con verifica in fatto dell’atto impositivo, che l’erario abbia inteso contestare al liquidatore ipotesi di responsabilità di quel tipo. La responsabilità, peraltro, non ha natura strettamente tributaria e non comporta successione o coobbligazione nei debiti della società.
La sentenza impugnata è pertanto cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultima parte, cod. proc. civ., essendo inammissibile il ricorso originario. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.