Società estinta ante 2014: nessuna legittimazione dell’ex liquidatore (Cass. civ. Sez. V n. 22820 del 07.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese e la conseguente estinzione, intervenute prima della notifica dell’avviso di accertamento o comunque dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determinano il difetto di capacità processuale della società e il difetto di legittimazione del suo ex liquidatore. L’art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, che differisce di cinque anni gli effetti dell’estinzione ai soli fini dei rapporti tributari, reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata e non ha efficacia retroattiva: esso opera solo ove la richiesta di cancellazione sia stata presentata dal 13 dicembre 2014. Il difetto processuale è rilevabile d’ufficio e impone la cassazione senza rinvio della sentenza d’appello, con declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.
Il Fatto
Il 28 aprile 2011 veniva notificato al liquidatore di una s.r.l. l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate rettificava, per l’anno d’imposta 2003, la dichiarazione della società ai fini Iva, Ires e Irap, contestando il coinvolgimento in operazioni inesistenti.
L’atto impositivo era indirizzato alla società, già cancellata dal registro delle imprese il 10 maggio 2006. Il liquidatore impugnò l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accolse le sue ragioni. La pronuncia, appellata dall’ufficio, fu confermata dalla Commissione tributaria regionale, che escluse il potere rappresentativo dell’ente estinto e l’applicabilità dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’intimato non ha resistito.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la legittimazione processuale del liquidatore, questione logicamente antecedente all’esame del primo motivo. Il dato della cancellazione della società, risalente al 10 maggio 2006, è pacifico e incontestato. Da quel momento il liquidatore è decaduto da ogni potere rappresentativo.
Il Collegio ricorda che, ratione temporis, la fattispecie era regolata dall’art. 2495 cod. civ., che dopo la cancellazione consente ai creditori sociali non soddisfatti di far valere i loro crediti nei confronti dei soci e dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Il successivo art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 ha introdotto il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione.
Tale disciplina non è però retroattiva. La Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 6743 del 2015; Cass. n. 4536 del 2020; Cass. n. 34549 del 2024) secondo cui il differimento opera solo ove la richiesta di cancellazione sia stata presentata nella vigenza della norma, cioè dal 13 dicembre 2014, trattandosi di disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata. Nel caso di specie la cancellazione era anteriore, sicché il differimento è inapplicabile.
Emerge allora un motivo di improcedibilità dell’intero processo, sollevabile d’ufficio: se la società si era estinta prima del promovimento del contenzioso, neppure l’ex liquidatore aveva legittimazione a proporre il ricorso introduttivo (Cass. n. 37256 del 2021; Cass. n. 23365 del 2019; Cass. n. 33278 del 2018).
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che il liquidatore possa ritenersi responsabile dei debiti della società estinta ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 602 del 1973. La responsabilità deve essere fatta valere con apposito avviso di accertamento e l’amministrazione deve provare l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire (Sez. Un. n. 3625 del 2025). La sentenza d’appello ha accertato che l’atto era indirizzato alla società e che nessuna contestazione è stata elevata al liquidatore ex art. 36 cit.
La causa non poteva dunque essere proposta né proseguita. La sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con declaratoria di inammissibilità del ricorso originario e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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