Società in house e divieto aumenti contrattuali senza contrattazione di secondo livello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26339 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico, comprese quelle destinate alla gestione in house di servizi pubblici, si applica la disciplina comune di diritto privato e la contrattazione collettiva privatistica, non quella del pubblico impiego. Gli obiettivi di contenimento degli oneri contrattuali fissati dall’ente controllante ai sensi dell’art. 19, commi 5 e 6, d.lgs. n. 175 del 2016 costituiscono una regola di comportamento per gli amministratori, priva di efficacia derogatoria diretta sui diritti economici dei lavoratori. Né l’ente controllante né la società possono ridurre unilateralmente i trattamenti retributivi riconosciuti dalle fonti regolative del rapporto: solo la contrattazione di secondo livello può disporre in senso riduttivo di diritti già acquisiti. Il meccanismo del blocco retributivo e contrattuale non è pertanto riferibile agli incrementi del CCNL privato maturati in favore dei dipendenti delle partecipate.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una società interamente partecipata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e destinataria di affidamento in house di progetti e commesse, ha agito in via monitoria per ottenere gli arretrati derivanti dal rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi sottoscritto il 30 marzo 2015. La società aveva iniziato a corrispondere gli aumenti dei minimi stipendiali solo dal 1° marzo 2018, con un credito residuo quantificato in € 2.437,64.

Ottenuto il decreto ingiuntivo, la società ha proposto opposizione deducendo di essere vincolata ai limiti di spesa del patto di stabilità e agli indirizzi dell’ente controllante. Il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione; la Corte d’appello di Roma, in riforma, ha riconosciuto il diritto del lavoratore agli arretrati per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 28 febbraio 2018. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, involgenti l’art. 19, commi 5 e 6, d.lgs. n. 175 del 2016.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento, ribadendo che la partecipazione pubblica non muta la natura privata della società, assoggettata al regime dello strumento privatistico adoperato salvo deroghe espresse. Il d.lgs. n. 175 del 2016 sancisce espressamente, all’art. 19, comma 1, l’applicazione ai rapporti di lavoro delle partecipate delle norme del codice civile, delle leggi sul lavoro subordinato e dei contratti collettivi, con esclusione della disciplina del pubblico impiego.

Il percorso argomentativo muove dall’evoluzione dell’art. 18, comma 2 bis, d.l. n. 112 del 2008, più volte modificato, fino alla confluenza della materia nell’art. 19, commi 5 e 6. Secondo la Corte, già Cass. n. 27466 del 27 settembre 2023 e Cass. n. 35421 del 1° dicembre 2022 hanno chiarito che la normativa fissa una regola di comportamento per gli amministratori, potenziale fonte di responsabilità anche erariale, senza che da quell’obbligo possa inferirsi la nullità degli atti adottati in violazione delle direttive del socio pubblico.

Da tale premessa discende che i diritti riconosciuti dalle fonti regolative del rapporto non sono derogabili dalla parte datoriale. L’inciso “ove possibile” contenuto nell’art. 19, comma 6 conferma che il recepimento in sede di contrattazione di secondo livello è il mezzo strutturale attraverso cui realizzare il contenimento dei costi: se la riduzione fosse ammessa unilateralmente, il richiamo a tale contrattazione sarebbe privo di portata giuridica propria.

Quanto al secondo profilo, la Corte esclude che la normativa sul blocco retributivo — segnatamente l’art. 9, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 e l’art. 4, comma 11, d.l. n. 95 del 2012 — sia riferibile, sul piano sostanziale, agli incrementi del CCNL privato maturati nel 2015. La società non rientra nell’elenco ISTAT e le valutazioni sui requisiti di fatto non sono proponibili in sede di legittimità. Risulta così erroneo il richiamo alla Corte costituzionale n. 178 del 2015, che riguarda il diverso tema del blocco contrattuale nel pubblico impiego non economicizzato, secondo quanto già affermato da Cass. n. 1866 del 27 gennaio 2025.

Il ricorso è pertanto rigettato, con attestazione dei presupposti processuali per il versamento del contributo unificato ulteriore. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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