Pensione di anzianità non risolve il rapporto ripristinato dopo cessione illegittima (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18209 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente estromesso. La disciplina legale dell’incompatibilità tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente opera sul piano del rapporto previdenziale, determinando la sospensione dell’erogazione della prestazione o il diritto dell’ente previdenziale alla ripetizione delle somme erogate, ma non comporta l’invalidità del rapporto di lavoro. Ne segue che, in caso di cessione di ramo d’azienda dichiarata illegittima, la domanda e la percezione della pensione di anzianità non risolvono di per sé il rapporto ripristinato in iure con il cedente. Il lavoratore ceduto ha diritto alle retribuzioni maturate nel periodo intermedio solo a decorrere dalla costituzione in mora del datore di lavoro cedente.

Il Fatto

Un dipendente di una società di telecomunicazioni aveva visto cedere il proprio rapporto di lavoro a una diversa società nell’ambito di una cessione di ramo d’azienda risalente al 2003. Con una pronuncia di legittimità del 2014 era stata accertata la nullità di quella cessione, con conseguente ripristino della funzionalità del rapporto con la società cedente. Nel frattempo il lavoratore era stato collocato in quiescenza per anzianità.

La Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato la società cedente al pagamento delle retribuzioni maturate dal settembre 2014 al maggio 2019, oltre interessi e rivalutazione, escludendo invece il periodo anteriore. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso principale per cassazione, cui il lavoratore ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

I motivi del ricorso principale, esaminati congiuntamente perché attinenti all’incidenza del trattamento di quiescenza sul mancato ripristino del rapporto, sono stati rigettati. La Corte ha ribadito l’orientamento secondo cui il conseguimento della pensione di anzianità non costituisce causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro, poiché la normativa sull’incompatibilità tra pensione e reddito da lavoro si colloca sul piano del rapporto previdenziale e non incide sulla validità del rapporto di lavoro.

Il diritto a pensione, ha osservato il Collegio, discende dal verificarsi dei requisiti di età e di contribuzione stabiliti dalla legge e non si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto. Il principio è stato ribadito con specifico riferimento alle ipotesi di illegittima cessione del rapporto di lavoro, escludendosi che la domanda e la percezione della pensione comportino la risoluzione del rapporto ripristinato in iure con il cedente.

La Corte ha poi distinto il diverso orientamento che, in continuità con precedenti arresti, ha attribuito alla condotta del lavoratore il significato negoziale di volontà risolutiva del rapporto. Tale esito, ha precisato il Collegio, riposa su un accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, non censurabile in sede di legittimità, e non confligge con il principio generale qui applicato.

Il ricorso incidentale del lavoratore è stato dichiarato infondato. Quanto al dedotto vizio di motivazione, la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui l’anomalia motivazionale rileva solo nei casi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Nel caso di specie il percorso argomentativo della Corte territoriale è risultato pienamente percepibile, e non è contraddittorio ritenere il persistente proposito di rientrare in servizio cosa diversa da un formale atto di costituzione in mora.

Anche la censura sulla decorrenza delle retribuzioni è stata respinta, con integrale rinvio alla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, cui la Corte d’Appello si era conformata e rispetto alla quale il ricorrente non ha introdotto elementi idonei a mutare l’orientamento. Entrambi i ricorsi sono stati quindi rigettati, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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