Manleva del gestore idrico verso la Regione spetta al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. III n. 13004 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria proposta dall’utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato, quando si controverta del danno cagionato dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti di sostanze tossiche imposti da disposizioni anche eurounitarie, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo per i vizi del bene somministrato. In tale ipotesi l’attività di programmazione o organizzazione del servizio posta in essere dall’amministrazione costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza. Rientra parimenti nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda di garanzia impropria proposta dal gestore verso l’ente pubblico preposto, che della domanda risarcitoria costituisce il riflesso, senza che l’oggetto del giudizio investa i rapporti amministrativi. Né il carattere emergenziale della situazione, né il riparto di competenze tra gestore e autorità preposte valgono a derogare alla giurisdizione per ragioni di connessione.
Il Fatto
Un utente aveva ottenuto dal giudice di pace la condanna del gestore del servizio idrico integrato al risarcimento del danno patrimoniale, per aver ricevuto, in un arco temporale compreso tra gennaio 2013 e settembre 2014, acqua contenente arsenico oltre i limiti legali e assoggettata al divieto di uso alimentare. Il gestore aveva chiamato in causa la Regione, chiedendone la manleva, ma la domanda era stata respinta.
Proposto appello, il Tribunale di Viterbo aveva rigettato il gravame, ritenendo conclamato l’inadempimento contrattuale del gestore e attratte alla giurisdizione del giudice amministrativo, a mente dell’art. 133 c.p.a., le censure sull’inadeguato esercizio dei poteri pubblicistici regionali. Il gestore ha allora proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi; la Regione ha resistito con controricorso e il contraddittorio è stato integrato nei confronti dell’utente con ordinanza interlocutoria n. 17378 del 2024.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione. La Corte muove dal precedente delle Sezioni Unite n. 17248 del 2022, reso in fattispecie sovrapponibile, che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sull’azione risarcitoria dell’utente verso il gestore.
Il criterio è chiaro: viene in considerazione il singolo rapporto di utenza e, con esso, il diritto dell’utente a vedersi risarcito il danno derivante dall’inadempimento contrattuale della propria controparte immediata, cioè il gestore unico del servizio e fornitore del bene acqua. L’attività di programmazione o organizzazione del servizio complessivo posta in essere dalla pubblica amministrazione incaricata resta sullo sfondo, quale mero presupposto dell’inadempimento.
Su questa base le Sezioni Unite hanno chiarito che la domanda di garanzia impropria proposta dal gestore verso l’ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il gestore stesso, sulla quale sussiste la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. A diverse conclusioni non conduce la natura emergenziale della situazione: il carattere dell’emergenza e il complesso sistema di riparto di competenze tra gestore e autorità preposte non escludono che l’erogazione di acqua potabile rientri pur sempre nelle ordinarie obbligazioni del gestore, tenuto a somministrarla in condizioni conformi alle prescrizioni sui contenuti massimi di sostanze tossiche.
Peraltro, la giurisdizione non può essere derogata per ragioni di connessione: il coordinamento tra giurisdizioni su rapporti diversi ma interdipendenti trova eventualmente soluzione secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato. Da qui l’errore del giudice di appello, che ha escluso di dover scrutinare le deduzioni difensive perché ritenute estranee a un insussistente rapporto contrattuale tra gestore e Regione e attratte alla giurisdizione amministrativa.
La Corte accoglie dunque il primo e il secondo motivo, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, assorbe il terzo motivo, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Viterbo perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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