Appello, specificità dei motivi e questioni di merito obliterate (Cass. civ. Sez. III n. 13002 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 342, cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Non occorre l’utilizzo di particolari forme sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e della sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Il giudice d’appello che, riscontrata la specificità delle censure, declini l’esame del merito limitandosi ad affermare l’assenza di una innovata presa di posizione contro la decisione di primo grado, incorre in omessa motivazione ed è censurabile in cassazione.

Il Fatto

Un soggetto proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da una società finanziaria, poi incorporata in una banca, per un credito da finanziamento. Deduceva la carenza di legittimazione attiva dell’istante, la mancata decadenza dal beneficio del termine per omessa comunicazione, l’invalida approvazione scritta di alcune clausole e il superamento del tasso soglia.

Il Tribunale rigettava l’opposizione. La Corte d’appello, superata l’eccezione sulla notifica dell’atto di gravame, dichiarava inammissibile l’impugnazione per genericità. Il soccombente ricorreva per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

I primi cinque motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati. Non sussiste alcuna contraddizione motivazionale: la Corte distrettuale, a fronte della dedotta genericità della decisione di primo grado, ha escluso la carenza di motivazione riassumendo le ragioni decisorie del Tribunale.

La Corte corregge sul punto la motivazione dell’appello: la pretesa nullità per indeterminatezza della domanda monitoria è stata superata non solo dal provvedimento ingiuntivo, ma anche dallo svolgimento delle difese nel merito, senza che risultino lesioni dei diritti di difesa, esercitati con conseguente decisione meritale. Il giudice d’appello non avrebbe potuto definire la controversia con un inammissibile non liquet.

Il sesto motivo è fondato per quanto di ragione. Il ricorrente ha dimostrato di aver dedotto in appello le questioni relative alla specifica approvazione scritta delle clausole, ai tassi soglia usurari e alla mancata ricezione della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine. La Corte d’appello, senza effettiva motivazione, ha declinato l’esame del merito limitandosi ad affermare l’assenza di una innovata presa di posizione verso la decisione del Tribunale.

La Corte ribadisce che l’art. 342, cod. proc. civ. non esige formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione. Il giudizio di appello mantiene natura di revisio prioris instantiae, distinta dalle impugnazioni a critica vincolata (Cass., 16/11/2017, n. 27199, e successive conformi). Che le deduzioni corrispondessero alle allegazioni di prime cure non significa che non fossero reiterabili, ma al più che andasse ribadita la loro infondatezza nel merito.

Il settimo motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi concernenti i tassi d’interesse, è inammissibile: negata l’ammissibilità dell’impugnazione per genericità, non sono censurabili profili di merito rimasti assorbiti. La Corte accoglie il sesto motivo, rigetta gli altri, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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