Società di riscossione ente pubblico economico e rapporto di lavoro privatistico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16949 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le società esercenti il servizio di riscossione dei tributi, ancorché aventi forma di società per azioni, hanno natura sostanziale di enti pubblici economici in ragione delle finalità perseguite e del peculiare regime cui sono soggette. Il rapporto di lavoro che intercorre con l’ente pubblico economico ha natura privatistica e ad esso si applica, in difetto di specifiche disposizioni di legge derogatorie, la disciplina del codice civile e delle leggi sul lavoro subordinato privato. Ne consegue che l’assegnazione a mansioni superiori è disciplinata dall’art. 2103 cod. civ. e non dall’art. 52 d.lgs. n. 165/2001. L’art. 18 d.l. 112/2008, conv. con modif. dalla legge n. 133/2008, e la legislazione della Regione Sicilia in tema di assunzioni e contenimento della spesa non comportano deroga all’applicazione dell’art. 2103 cod. civ. quanto alla disciplina delle mansioni. È inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo che prospetti questioni nuove rispetto al thema decidendum del merito.
Il Fatto
Una lavoratrice, dipendente di una società di riscossione dal 2001 e inquadrata nella terza area professionale al terzo livello, ha adito il giudice del lavoro rivendicando lo svolgimento di mansioni legali proprie del quarto livello, riconosciutele solo dal 2011, e l’illegittimità della revoca della promozione disposta nel 2016. Ha chiesto l’attribuzione della qualifica di quadro e le relative differenze retributive.
Il Tribunale, ritenuta la natura pubblica della società, ha rigettato la domanda. La Corte d’Appello, in riforma parziale, ha dichiarato illegittima la revoca dell’inquadramento e il diritto della lavoratrice alla categoria di quadro di primo livello dal dicembre 2012, condannando la società al pagamento delle differenze. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, incentrato sulla pretesa applicabilità del regime pubblicistico alle progressioni di carriera, è stato dichiarato infondato. La Corte ha ribadito che le società di riscossione sono enti pubblici economici, richiamando la propria giurisprudenza (Cass. n. 14739 del 2018), e ha escluso che la società sia sottoposta al regime delle pubbliche amministrazioni in materia di assunzioni.
Da tale qualificazione discende che il rapporto di lavoro ha natura privatistica: si applicano il codice civile e le leggi sui rapporti privati, non il d.lgs. n. 165/2001. L’assegnazione a mansioni superiori resta quindi disciplinata dall’art. 2103 cod. civ. (Cass. n. 17631 del 2023). La Corte ha inoltre valorizzato l’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, che richiama le norme del codice civile e del diritto privato.
Il Collegio ha dato continuità al principio per cui l’art. 18 d.l. 112/2008 e la legislazione siciliana sul contenimento della spesa non derogano all’art. 2103 cod. civ. in tema di mansioni (Cass. n. 35421 del 2022). Il motivo volto a sostenere la nullità delle clausole collettive è così caduto insieme al presupposto su cui si fondava.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: non deduce una violazione di norme, ma sollecita una rivalutazione del materiale istruttorio. La Corte ha ricordato che l’accertamento delle mansioni concretamente svolte, ai fini dell’inquadramento, è giudizio di fatto riservato al merito e insindacabile se logicamente motivato (Cass. n. 28284 del 2009).
Il terzo motivo è inammissibile perché introduce una questione nuova: il ricorrente avrebbe dovuto indicare lo specifico atto in cui la questione era stata dedotta nel merito, in ossequio al principio di autosufficienza (Cass. n. 18018 del 2024; Cass. n. 20694 del 2018). Il quarto motivo, che denunciava una pronuncia ultra petita per art. 112 c.p.c., è infondato: le domande principali erano state respinte e l’accoglimento di quella subordinata discende dalla caducazione della revoca. Il ricorso è stato integralmente respinto.
Nota della Redazione
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