La modifica del CCNL parametrico non integra mutatio libelli se resta ferma la domanda di giusta retribuzione ex art. 36 Cost. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1264 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La modifica del contratto collettivo richiamato come parametro di commisurazione del trattamento retributivo al minimo costituzionale non integra mutatio libelli quando non comporta l’introduzione di una domanda nuova, caratterizzata da un oggetto e da un titolo diversi da quelli originari, ma incide soltanto sul petitum mediato, adeguandolo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene richiesto. La falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ. è censurabile solo per l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, mentre la scelta e la ponderazione degli indici sintomatici è sindacabile nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La sussistenza della subordinazione va individuata sulla base di una serie di indici — collaborazione, continuità, inserimento nell’organizzazione aziendale — valutati criticamente e complessivamente, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità. L’accertamento del rapporto subordinato legittima la condanna al risarcimento del danno per omessa contribuzione.

Il Fatto

La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato proposta dalla lavoratrice nei confronti della società, per il periodo aprile 2013 – dicembre 2015, condannando il datore al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno per omesso versamento dei contributi previdenziali.

La Corte territoriale riteneva che la domanda fosse rimasta immutata nonostante il riferimento, nell’atto di appello, ai parametri retributivi del CCNL Terziario anziché del CCNL Metalmeccanici Artigiani, richiamato nel ricorso introduttivo. Tale diverso parametro rappresentava un mero riferimento contabile per la quantificazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost., domanda già avanzata sin dall’inizio. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione rigetta il primo motivo, relativo alla dedotta introduzione di una domanda nuova in appello. La modifica del parametro retributivo, da un CCNL all’altro, non configura mutatio libelli perché, fermi i fatti allegati, la lavoratrice ha rinunciato alla diretta applicazione del contratto originario ed è rimasta ferma la domanda di accertamento della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost.

La Corte richiama il principio per cui la mutatio libelli si verifica quando la modifica della domanda si risolve in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa, mentre si ha emendatio lecita quando la modifica incide solo sul petitum mediato, adeguandolo alla concreta attribuzione del bene richiesto (cfr. Sez. Un. n. 19750/2025). Il riferimento al contratto collettivo indicato dal datore stesso, utilizzato solo in via parametrica, non altera il titolo della domanda.

Quanto alla qualificazione del rapporto, il giudizio è censurabile per violazione di legge solo per l’individuazione dei caratteri tipici dell’art. 2094 cod. civ., mentre la selezione e la ponderazione degli indici è riservata al merito. La Corte di merito ha individuato correttamente gli indici della subordinazione — continuità, quotidianità della prestazione e inserimento nell’organizzazione aziendale — con motivazione insindacabile in sede di legittimità.

Il motivo sul travisamento della prova è infondato: tale vizio ricorre solo quando il giudice suppone un fatto la cui verità è esclusa o nega un fatto accertato, non quando valuta diversamente la credibilità delle prove, come nel caso di specie. La condanna al risarcimento per omissione contributiva consegue logicamente all’accertamento del rapporto subordinato, in presenza di assenza totale di versamenti. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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