L’eccezione di carenza dei requisiti per la progressione economica è mera difesa, non eccezione in senso proprio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3906 del 21.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contestazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere in giudizio non integra un’eccezione, ma una mera difesa, che il giudice è tenuto a verificare anche d’ufficio. Ne consegue che, nel rito del lavoro, la preclusione in appello per un’eccezione nuova sussiste solo quando questa, fondandosi su elementi e circostanze non prospettati in primo grado, introduca un nuovo tema di indagine, alterando i termini sostanziali della controversia e violando il principio del doppio grado di giurisdizione. Il mancato esame di documenti non rientra nel paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., che riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, e non la valutazione di atti processuali già esaminati e interpretati dal giudice di merito.
Il Fatto
La controversia trae origine dal ricorso proposto da un dipendente dell’INPS per ottenere il riconoscimento del diritto all’attribuzione di una posizione economica, in esito a una procedura di progressione economica. Il lavoratore aveva azionato il diritto all’attribuzione della posizione, sostenendo di aver maturato i requisiti per la selezione.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda. La Corte d’appello, investita del gravame dall’INPS, aveva invece riformato la decisione, ritenendo che il dipendente non possedesse i requisiti per partecipare alla procedura selettiva. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando che l’INPS non avesse tempestivamente eccepito la mancanza dei requisiti di partecipazione, avendolo fatto solo in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha affrontato, in primo luogo, la questione relativa alla natura della contestazione sollevata dall’INPS in appello. Il ricorrente sosteneva che si trattasse di un’eccezione nuova e, come tale, preclusa nel giudizio di gravame. La Suprema Corte ha respinto tale tesi, chiarendo che la contestazione degli elementi costitutivi del diritto non costituisce un’eccezione, ma una mera difesa. L’eccezione, infatti, ha ad oggetto fatti impeditivi, estintivi o modificativi, mentre la verifica della sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa è un compito che il giudice è tenuto a svolgere anche d’ufficio.
La Corte ha richiamato il principio per cui, nel rito del lavoro, la preclusione in appello di un’eccezione nuova sussiste solo se questa introduce un nuovo tema di indagine, alterando i termini sostanziali della controversia e violando il principio del doppio grado di giurisdizione. Nel caso di specie, il tema della sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla selezione era già emerso in primo grado per effetto del tenore della domanda, con cui il lavoratore aveva azionato il diritto alla posizione economica (cfr. Cass. n. 2271/2021).
La Corte ha inoltre precisato che il difetto di contestazione va distinto dal mero silenzio e impone al giudice di valutarlo secondo prudente apprezzamento, potendo rilevare l’inesistenza di circostanze allegate da una parte e non contestate dall’altra, quando emerga dagli atti e dalle prove raccolte. Tale onere di valutazione non sussiste in caso di contumacia, che non rende i fatti allegati incontestati (cfr. Cass. n. 42035/2021). Il principio che esclude dal tema di indagine il fatto costitutivo per mancata contestazione, ex art. 416, comma 3, cod. proc. civ., incontra l’unica deroga nella possibilità per il giudice di accertare d’ufficio l’esistenza o inesistenza del fatto in base alle risultanze ritualmente acquisite (cfr. Cass. n. 26395/2016).
Quanto al secondo motivo, con cui il ricorrente lamentava l’omesso esame del bando nazionale del 2010, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. L’omesso esame di documenti non rientra, infatti, nel paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, avente carattere decisivo (cfr. Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017). Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva riportato, esaminato e interpretato il bando, sicché la censura si risolveva in una sollecitazione a un nuovo giudizio di merito, inammissibile in sede di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 416 c.p.c. – Costituzione del convenuto