Motivazione apparente sull’inespellibilità dello straniero integratosi (Cass. civ. Sez. I n. 16952 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione del cittadino straniero, il sindacato del giudice di pace non si esaurisce nella verifica di conformità a legge del decreto prefettizio, ma si estende alle cause di inespellibilità di cui all’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, con particolare riguardo all’effettivo inserimento sociale. La motivazione del provvedimento impugnato è apparente e non attinge il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. quando, pur formalmente esistente, omette ogni valutazione delle allegazioni difensive su dette cause, impedendo il controllo sull’esattezza del ragionamento decisorio.
Il Fatto
Un cittadino straniero proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Il giudice di pace respingeva l’opposizione, rilevando che il ricorrente, dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale, aveva presentato una domanda reiterata che non risultava prodotta in atti. Il giudice osservava altresì che il proprio sindacato investe unicamente la legittimità del provvedimento, senza possibilità di sostituire o integrare la motivazione dell’atto.
Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi; il Ministero rimaneva intimato. Il ricorso giungeva davanti alla Corte sulla dedotta nullità della motivazione in ordine alle ragioni di doglianza relative alla mancata notifica della decisione della Commissione territoriale e al difetto di motivazione sui presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta prioritariamente il secondo motivo, per il suo carattere logico preminente. Il Collegio richiama il principio secondo cui la motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente e talora sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme, non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non raggiungere la soglia del “minimo costituzionale” imposto dall’art. 111, comma 6, Cost., come affermato dal precedente Cass. n. 13248 del 30/06/2020.
Nel caso concreto l’ordinanza impugnata si limita a delineare l’ambito cognitorio del giudice di pace come circoscritto alla sola verifica di conformità a legge del decreto espulsivo, senza valutare le cause di inespellibilità allegate. Tra queste la Corte richiama l’integrazione nel tessuto sociale, documentata dal conseguimento di titoli di formazione linguistica e da un regolare contratto di lavoro, e la condizione di vulnerabilità legata all’omosessualità del ricorrente.
Il Collegio sottolinea che tali circostanze non sono prive di rilevanza ai fini dell’art. 19, comma 1.1, T.U. Imm.: in ossequio all’art. 8 CEDU, deve riconoscersi autonoma tutela all'”effettivo inserimento sociale”, espressamente indicato dalla norma quale criterio di valutazione del rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata. Il perimetro del controllo giurisdizionale risulta ormai esteso non solo al comma 1, ma anche al comma 1.1 della disposizione.
Le allegazioni difensive non sono state oggetto di alcuna valutazione da parte del giudice di pace. L’accoglimento del secondo motivo assorbe il primo, avendo carattere prioritario l’accertamento che il giudice di pace deve svolgere sulle allegate cause di inespellibilità. L’ordinanza è pertanto cassata con rinvio al giudice di pace, in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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