Socio accomandante privo di legittimazione passiva per l’Iva (Cass. civ. Sez. V n. 17106 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Iva, il socio accomandante, per il disposto di cui all’art. 2313 c.c., è privo di legittimazione attiva e passiva. A differenza di quanto accade per le imposte dirette, ove l’art. 5 tuir prevede l’imputazione per trasparenza del reddito della società a ciascun socio, la pretesa erariale relativa all’Iva non può essere rivolta al socio accomandante. Ne consegue la nullità dell’avviso di accertamento esclusivamente nei confronti del socio accomandante, restando salva l’ipotesi in cui questi si sia ingerito nell’amministrazione e fosse il reale gestore della società.

Il Fatto

La società, all’epoca con struttura di società in accomandita semplice, e due soci — uno accomandante e uno accomandatario — ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento. Il giudice di appello, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento con cui si pretendeva il pagamento dell’Iva dichiarata in misura inferiore a quella dovuta, relativa all’anno 2007, emesso nei confronti della società nonché dei due soci. Il ricorso si articola in due motivi: il primo attiene alla motivazione dell’avviso, integrata per relationem dal processo verbale di constatazione; il secondo riguarda la legittimazione passiva del socio accomandante. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile per più ragioni. La doglianza censura la motivazione della CTR sotto il profilo dell’adeguatezza dell’atto impositivo integrato dal pvc, ma non si rapporta alla motivazione effettivamente resa dal giudice di appello. Questi, da un lato, ha escluso che la mancata allegazione del pvc costituisse ragione di nullità, trattandosi di atto già notificato e dunque conosciuto dai ricorrenti; dall’altro, ha valutato il contenuto dell’avviso, rilevando che esso esplicita il percorso logico-giuridico della pretesa erariale, tanto più che dal ricorso introduttivo emerge che i ricorrenti avevano compreso le ragioni del provvedimento. Inoltre il motivo introduce ragioni diverse da quelle fatte valere in appello e difetta di specificità, non avendo riprodotto l’avviso né il pvc se non in misura frammentaria.

Il secondo motivo è invece fondato nei limiti che seguono. La censura deduce, in termini sufficienti, il difetto di legittimazione passiva del socio accomandante, poiché la ripresa concerne solo l’Iva. Sul punto la Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 1671 del 2013, Cass. n. 9429 del 2020, Cass. n. 13565 del 2021, quest’ultima erroneamente massimata anche con riguardo all’Irpef) e afferma che, in tema di Iva, il socio accomandante è privo di legittimazione attiva e passiva.

La ragione è sistematica: per le imposte dirette opera l’art. 5 tuir, che prevede l’imputazione per trasparenza del reddito della società a ciascun socio, anche per le società in accomandita e anche al socio accomandante, a prescindere dalla percezione e in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Per l’Iva, invece, tale meccanismo non trova applicazione, con la conseguenza che la pretesa non può essere rivolta al socio accomandante.

Resta salva l’ipotesi in cui il socio accomandante si sia ingerito nell’amministrazione e fosse il reale gestore della società. Tale circostanza, pur dedotta in controricorso dall’Ufficio, non risulta dalla sentenza né da altri atti e costituisce dunque un profilo nuovo ed estraneo al giudizio.

L’esito non comporta la nullità dell’avviso nei confronti della società e del socio accomandatario, che nulla ha denunciato, ma esclusivamente nei confronti del solo socio accomandante. In accoglimento del secondo motivo, rigettato il primo, la sentenza è cassata negli stessi limiti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del solo socio accomandante. Le spese sono integralmente compensate per ogni fase e grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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