Cartella al coobbligato-erede valida e appello ultra vires (Cass. civ. Sez. V n. 21377 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento notificata al soggetto che riveste la qualità di erede del coobbligato è valida quando contiene tutte le indicazioni previste dall’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e risulta conforme al modello di cui al D.M. 3 settembre 1999, n. 321. L’indicazione della qualità di “coobbligato” in luogo di quella di “coerede” costituisce un’indicazione non essenziale ai fini della validità dell’atto e non può comportare la nullità della cartella, restando chiaro che il riferimento riguarda il coobbligato dante causa. Il giudice d’appello che rigetti l’impugnazione per ragioni non prospettate con i motivi di gravame e avulse dal contenuto della decisione di primo grado incorre nel vizio di ultrapetizione, con violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ.

Il Fatto

La vicenda muove da una verifica della Guardia di Finanza su una cessione di farmacia, ritenuta interposta tramite un prestanome. L’Ufficio rettificava le dichiarazioni congiunte di due coniugi, per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992, accertando un maggior reddito di impresa.

Dopo l’alternarsi di gradi e di giudizi, gli avvisi di accertamento divennero definitivi per la mancata riassunzione del processo a seguito di rinvio di legittimità. Il concessionario della riscossione notificava quindi la cartella di pagamento a un soggetto, figlio di uno dei coniugi, indicandolo quale “coobbligato”. L’interessato impugnava la cartella; la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e annullava l’atto. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate ricorre in cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., lamentando che la decisione impugnata abbia deciso su questioni non prospettate in appello e non correlate ai motivi di gravame, oltre a un difetto di motivazione.

La Corte ritiene il motivo fondato. La decisione della C.T.R. poggia su una pluralità di rationes decidendi, tra cui la mancata evocazione in giudizio di un ulteriore erede, la tardività dell’iscrizione a ruolo e la competenza territoriale. Con riferimento a tali profili emerge il vizio di ultrapetizione: l’appello è stato rigettato anche per questioni non sollevate con l’impugnazione e per ragioni estranee ai motivi di appello e al contenuto della decisione di primo grado.

Con il secondo motivo l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., sostenendo che la cartella non è soggetta ad annullamento per vizi procedimentali ai sensi dell’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, né a nullità per carenza di elementi essenziali ex art. 21-septies della stessa legge.

Anche tale motivo è fondato. La C.T.R. aveva dichiarato la nullità della cartella perché il destinatario vi era indicato come “coobbligato” mentre egli era erede di un coobbligato. La Corte osserva che la cartella contiene tutte le indicazioni previste dall’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, con il riferimento al titolo, e che essa è conforme al modello del D.M. n. 321/1999. L’indicazione della qualità di “coobbligato” in luogo di “coerede” non è essenziale ai fini della validità dell’atto e non ne comporta la nullità.

Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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