Socio occulto e gestore di fatto, legittimo l’accertamento della Direzione regionale (Cass. civ. Sez. V n. 2670 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittimo l’avviso di accertamento emesso nei confronti di chi, pur privo di qualifica formale, abbia partecipato in modo occulto alla società e ne abbia svolto attività gestoria, desumibile da molteplici elementi oggettivi e non dalla sola titolarità del potere di firma su un conto sociale. Il principio di tendenziale unitarietà dell’avviso di accertamento non impedisce il frazionamento quando sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, riferibili a fatti distinti. È ammissibile l’accertamento integrativo che, pur relativo allo stesso contribuente e allo stesso periodo d’imposta, si fondi su elementi probatori separati. Spetta alle Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate, per disposizione regolamentare, la competenza a svolgere attività istruttoria, i cui risultati sono utilizzabili dalle Direzioni provinciali per l’emissione degli atti impositivi. La notificazione è mera condizione di efficacia dell’atto e il suo vizio resta sanato dal raggiungimento dello scopo.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava al contribuente distinti avvisi di accertamento per Irpef, Iva e Irap relativi agli anni 2007 e 2008, per un valore complessivo dichiarato di oltre un milione di euro. Gli atti traevano origine da un accertamento eseguito nei confronti di una cooperativa, ritenuta parte di una frode fiscale realizzata attraverso una catena di società “filtro” e fatture soggettivamente inesistenti. All’odierno ricorrente l’Ufficio contestava di aver preso materialmente parte alle violazioni della società, avendo poteri di firma sui conti correnti e avendoli movimentati.

Il contribuente impugnava gli avvisi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava i ricorsi. La Commissione Tributaria Regionale, riunite le impugnazioni, confermava la decisione di primo grado. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con dieci motivi, resistito dall’Amministrazione con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la dedotta decadenza dell’Amministrazione, che avrebbe già accertato sinteticamente il reddito del contribuente per il 2007. Il Collegio richiama il principio secondo cui l’art. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 consente il frazionamento dell’accertamento in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, richiamando Cass. sez. V n. 11421 del 2015. Nel caso concreto si tratta di accertamento fondato su elementi probatori distinti, relativi a fatti nuovi e separatamente contestabili: il primo motivo è respinto.

Quanto ai motivi dal secondo al quinto, relativi all’omessa allegazione del processo verbale di constatazione redatto a carico di un terzo e agli accertamenti bancari, la Corte richiama il principio dell’obbligo di allegazione ex art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990, che riguarda solo gli atti non trascritti nella parte essenziale nell’avviso. Il contribuente ha dimostrato di aver compreso il fondamento della pretesa, difendendosi tempestivamente: la prospettazione secondo cui l’accertamento si fonderebbe sul solo potere di firma è smentita dagli atti gestori concretamente posti in essere.

Sui motivi sesto e settimo, la Corte rileva che la CTR non ha omesso di pronunciarsi sull’interposizione fittizia. È irrilevante che il contribuente non abbia rivestito la qualifica formale di socio o gestore, essendo contestata la sua partecipazione occulta. Gli elementi raccolti — non solo il potere di firma, ma soprattutto l’attività gestoria concretamente svolta, con sottoscrizione di strumenti di pagamento per i creditori — dimostrano le qualità di socio e di gestore.

Con l’ottavo motivo la Corte esclude il vizio di competenza in capo alla Direzione regionale. Il Collegio ribadisce che, secondo il regolamento di amministrazione dell’Agenzia, le Direzioni regionali svolgono anche attività operative di accertamento, richiamando Cass. sez. V n. 20915 del 2014 e le conformi Cass. sez. V n. 21694 del 2020 e Cass. sez. V n. 33289 del 2018. Sul nono motivo, il Collegio osserva che l’omessa annotazione delle ricerche comporta al più la nullità della notificazione, sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., come chiarito da Cass. sez. V n. 654 del 2014. Le censure sulle sanzioni sono dichiarate, nella parte ammissibile, infondate. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e doppio contributo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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