IMU, esenzione per uso di culto subordinata alla dichiarazione del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 21203 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 per gli immobili destinati esclusivamente al culto non opera automaticamente in ragione della proprietà dell’ente religioso né della classificazione catastale. Costituisce presupposto normativo dell’agevolazione una specifica dichiarazione del contribuente che indichi la destinazione non commerciale, anche in parte, dell’immobile, senza necessità di autonoma identificazione catastale della porzione agevolata. L’effettiva destinazione ad attività esonerata deve essere provata da chi invoca l’esonero, secondo l’art. 2697 cod. civ. La sentenza di appello che affermi l’uso esclusivo di culto senza esplicitare le prove a fondamento di tale giudizio è affetta da motivazione apparente, censurabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello della contribuente e, in riforma totale della decisione di primo grado, annullava l’avviso di accertamento per IMU relativo all’anno 2013. Il Comune proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi, il primo dei quali incentrato sulla violazione di legge in materia di presupposti dell’esenzione e sul riparto dell’onere della prova.

La contribuente resisteva con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e sostenendo che nel caso concreto operasse una presunzione di destinazione al culto dell’immobile, di proprietà dell’ente religioso, con conseguente spostamento dell’onere probatorio in capo all’ente impositore.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ritiene il ricorso fondato in relazione al primo motivo e assorbito il secondo. Preliminarmente esclude l’inammissibilità: il ricorso contiene gli elementi necessari per comprendere i dati di fatto e di diritto della questione.

Richiamando Sez. Un. n. 8950 del 2022, il Collegio afferma che il principio di autosufficienza del ricorso, corollario della specificità dei motivi ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, non potendosi tradurre nell’integrale trascrizione degli atti quando il ricorso ne indichi puntualmente il contenuto e ne segnali la presenza nel giudizio di merito.

Nel merito, la Corte rileva che la sentenza impugnata non ha esaminato la questione della necessità della dichiarazione da parte della contribuente. Prima e indipendentemente dalla classificazione catastale in C2 dell’immobile — dato pacifico tra le parti — si imponeva una dichiarazione al Comune per l’applicazione dell’esenzione, quale immobile destinato esclusivamente, o anche solo in parte, al culto. Viene richiamata Sez. V n. 32742 del 2022, secondo cui in caso di immobile ad uso misto l’esenzione si applica proporzionalmente alla porzione non commerciale, anche senza autonoma identificazione catastale, purché vi sia specifica indicazione del contribuente nella dichiarazione.

Sotto altro profilo, la Commissione regionale afferma l’uso esclusivo di culto senza specificare le prove poste a base di tale giudizio, riformando la decisione di primo grado con motivazione meramente apparente. Il vizio è censurabile in sede di legittimità, come chiarito da Sez. L n. 3819 del 2020, oltre che da Sez. III n. 4166 del 2024 e Sez. III n. 23893 del 2023. Resta fermo che l’effettiva destinazione dell’immobile ad attività esonerata doveva essere provata dalla parte che invocava l’esonero.

Il secondo motivo è assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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