Socio occulto e rideterminazione della pretesa tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 25692 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il compimento di operazioni su conti correnti formalmente intestati a terzi in virtù di una delega ad operare, unitamente a un rapporto di parentela, non fa presumere di per sé la qualità di intestatario reale dei conti, in difetto di ulteriori indizi da cui desumere la concreta disponibilità delle somme movimentate. Il giudice tributario, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale, non può limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e ricondurla, con motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura entro i limiti delle domande di parte, assumendo il processo tributario natura di giudizio di impugnazione-merito.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, conseguente a indagini bancarie sui conti correnti di tre società di capitali. L’Ufficio accertava un reddito di capitale non dichiarato, da assoggettare a tassazione Irpef nella misura del 49,72%, sul presupposto che il contribuente fosse socio occulto al 100% di tutte e tre le società, con delega ad operare sui relativi conti.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, escludendo l’applicabilità della presunzione e rilevando la mancanza di prova dei maggiori ricavi societari. La Commissione Tributaria Regionale respingeva il gravame dell’Ufficio. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Ufficio deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, non avendo la C.T.R. valutato gli esiti delle indagini bancarie. Il motivo è infondato: la sentenza impugnata ha affrontato in via pregiudiziale la prova del presupposto, ossia la qualità di socio occulto totalitario di tutte e tre le società. Solo ove tale prova fosse stata fornita, anche per presunzioni, il giudice di merito sarebbe stato tenuto a valutare la mancata risposta ai chiarimenti e le omesse giustificazioni delle movimentazioni.
Con il secondo motivo l’Ufficio lamentava la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la delega ad operare sui conti equivalesse al potere di disporre dei redditi. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 4423/2003; Cass. n. 8826/2001; Cass. n. 11145/2011): l’amministrazione può utilizzare dati di conti intestati a terzi, purché provi, anche per presunzioni, che i movimenti sono in realtà attribuibili al contribuente. La delega e il vincolo familiare non bastano, occorrendo ulteriori indizi sulla concreta disponibilità delle somme (Cass. n. 3597/2016).
La statuizione di merito è dunque conforme a diritto sul punto della titolarità. Tuttavia, la Corte rileva un distinto profilo: il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell’atto, ma a una pronuncia sostitutiva della dichiarazione e dell’accertamento. Il giudice, ravvisata l’invalidità per motivi sostanziali, deve esaminare il merito della pretesa e rideterminarla, entro i limiti delle domande di parte, senza pronunce di condanna indeterminata (Cass. n. 31827/2024; Cass. n. 34723/2022; Cass. n. 3080/2021).
Ne consegue che ha errato il giudice del gravame a non procedere alla rideterminazione del reddito di partecipazione con riferimento alle movimentazioni non giustificate sui conti delle società, nei limiti delle rispettive quote sociali. Il ricorso è accolto per quanto di ragione, la sentenza cassata e la causa rinviata alla C.G.T. di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame limitatamente alla posizione di socio al 67% di una società e al 33% dell’altra, oltre che per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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