Esenzione imposta ipotecaria solo per formalità nell’interesse dello Stato-persona (Cass. civ. Sez. 5 n. 2690 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte e tasse ipotecarie, l’iscrizione di ipoteca costituita in favore dell’Agenzia delle Entrate, anche in relazione ad una transazione fiscale, non è riconducibile all’esenzione prevista per le formalità eseguite nell’interesse dello Stato dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347/1990. Detta esenzione, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal legislatore, deve essere riferita esclusivamente allo Stato-persona, e non a qualsiasi soggetto che svolga attività amministrativa di accertamento e di riscossione dei tributi, né è sussumibile sotto il generale interesse dello Stato alla riscossione. Le disposizioni agevolative sono soggette ad interpretazione rigorosamente legata al dato letterale, insuscettibile di estensione logico-evolutiva.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate richiedeva alla società contribuente il pagamento dell’imposta ipotecaria e di bollo per complessivi 933.793,00 euro, relativa all’atto pubblico di iscrizione ipotecaria concessa a garanzia di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-ter della legge fallimentare. La Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo applicabile l’esenzione per le formalità eseguite nell’interesse dello Stato, dato che la garanzia era stata prestata a favore dell’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 182-bis R.D. n. 267/1942 e 1, comma 2 e 16, d.lgs. n. 347/1990.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo fondata la doglianza. Preliminarmente, i giudici di legittimità hanno escluso che l’Agenzia delle Entrate possa essere considerata un organo dello Stato, essendo un distinto soggetto giuridico, dotato di propria personalità, non organicamente collegato al Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’Agenzia è piuttosto attributaria, secondo un modello di esternalizzazione di funzioni pubbliche, dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie statali, ma non è riconducibile allo Stato-persona.
Quanto all’interpretazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347/1990, la Corte ha ribadito che l’espressione “formalità eseguite nell’interesse dello Stato” deve intendersi riferita esclusivamente allo Stato-persona. Tale conclusione si fonda sul dato letterale della disposizione e sul rilievo che, quando il legislatore ha inteso estendere l’esenzione ad enti pubblici diversi, lo ha previsto espressamente, come per l’imposta sulle successioni e donazioni. Un’interpretazione estensiva che ricomprendesse qualsiasi soggetto che svolga attività amministrativa comporterebbe un inammissibile effetto indeterminatamente espansivo, che spetta al legislatore e non al giudice.
La Corte ha poi richiamato le recenti pronunce del 31 luglio 2024 (nn. 21605, 21618 e 21623), che hanno affermato che l’esenzione in parola incontra un doppio limite: da un lato l’art. 16 d.lgs. n. 347/1990, che prevede la prenotazione a debito dell’imposta quale misura cautelativa a favore dello Stato; dall’altro l’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 347/1990, che include tra i soggetti passivi dell’imposta ipotecaria i soggetti contro i quali sia stata iscritta l’ipoteca. Se debitore e soggetto interessato alla formalità è lo stesso Stato, l’esclusione del tributo si giustifica per l’impossibilità di identificare il debitore dell’imposta nello stesso soggetto titolare del relativo credito.
Alla stregua di tali argomentazioni, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso della contribuente, compensando integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio in ragione del contrasto giurisprudenziale emerso e del sopravvenuto consolidamento dell’indirizzo interpretativo recepito.
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Nota della Redazione
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