Motivazione apparente della CTR e vizio di nullità della sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 25188 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., operata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, riduce il sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale”. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, desumibile dal testo della sentenza impugnata. Integra motivazione apparente la decisione di appello che aderisca in modo acritico alla pronuncia di primo grado, senza ragionata disamina dei motivi di gravame e senza che dalla lettura congiunta delle due sentenze emerga un percorso argomentativo esaustivo e coerente. La motivazione per relationem è ammessa solo se il giudice del gravame dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma o dell’identità delle questioni. In tale ipotesi la sentenza è nulla e va cassata con rinvio.

Il Fatto

Due contribuenti impugnavano davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano l’avviso di accertamento loro notificato nella qualità di autori della violazione di norme tributarie, contestata sulla base di un verbale della Guardia di Finanza redatto nei confronti di una società, con recupero di maggiore reddito, di valore della produzione netta e dell’IVA indebitamente detratta per l’anno 2008.

In via preliminare i contribuenti eccepivano la nullità degli avvisi per mancata rituale notifica dell’atto impositivo alla società, in asserita violazione dell’art. 2495 cod. civ. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso su tale profilo, ritenuto assorbente, e annullava l’atto. La decisione era riformata in appello, ove la notifica alla società era ritenuta valida ex art. 145 cod. proc. civ. e le riprese fiscali fondate. I contribuenti ricorrevano per cassazione con quattordici motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92, 137 e 140 cod. proc. civ. e 60 lett. e) d.P.R. n. 600/73. La Corte lo ha ritenuto fondato.

Il Collegio ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la novella del 2012 ha ridotto al minimo costituzionale il controllo sulla motivazione, richiamando Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014. La censura è ammessa solo per anomalie che attengono all’esistenza della motivazione: mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e incomprensibile.

La motivazione per relationem è consentita, purché il giudice d’appello espliciti, anche sinteticamente, le ragioni della conferma o l’identità delle questioni, così che dalla lettura di entrambe le pronunce emerga un percorso argomentativo esaustivo e coerente (richiamata Cass. Sez. I, ordinanza n. 20883 del 2019). È invece cassabile la decisione che aderisca in modo acritico al primo grado senza valutare l’infondatezza dei motivi di gravame.

Nel caso di specie la CTR, dopo aver superato la questione di nullità dell’avviso per omessa notifica, ha riconosciuto nel merito la legittimità della pretesa impositiva senza indicare le ragioni sottese, né le circostanze in base alle quali i contribuenti potevano ritenersi autori delle violazioni contestate. La motivazione esiste solo formalmente e non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito.

La parte descrittiva dello svolgimento del processo, pur da leggersi unitamente ai motivi della decisione, non può integrare l’assenza di una parte decisoria mera-mente apparente. È necessaria la disamina, anche succinta, dei motivi di appello: in sua assenza la decisione è apodittica. L’accoglimento del primo motivo ha assorbito i restanti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *