Compensi ad associati di SSD: confronto con i minimi CCNL al lordo (Cass. civ. Sez. V n. 19399 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di organizzazioni non lucrative, l’art. 10, comma 6, lett. e), del d.lgs. n. 460 del 1997 fonda una presunzione di distribuzione indiretta di utili nel caso di corresponsione ai dipendenti di compensi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi. Il confronto va operato tra i compensi lordi corrisposti e i valori tabellari del CCNL applicabile, espressi al lordo, non essendo consentito assumere a riferimento il c.d. costo aziendale, che include gli oneri fiscali, contributivi e assistenziali a carico del datore di lavoro. La norma è di carattere antielusivo sostanziale e di stretta interpretazione. Il superamento della soglia comporta in sé l’esclusione del regime di favore, salva restando la verifica del giudice di merito sulla concreta attività commerciale dell’ente.

Il Fatto

Una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, esercente attività di gestione di palestre, riceveva per l’anno d’imposta 2015 un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria disconosceva la natura di ente non commerciale, recuperava a tassazione un reddito e l’IVA non versata e contestava la violazione del divieto di distribuzione indiretta di utili. I rilievi riguardavano i compensi erogati ad alcuni collaboratori e soci, ritenuti superiori al 20% dei minimi contrattuali, e il canone di affitto dei locali, asseritamente superiore al valore di mercato.

La società impugnava l’atto. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; resisteva la società con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, relativo alla dedotta violazione dell’art. 10, comma 6, lett. e), del d.lgs. n. 460 del 1997. Nei limiti di tale censura il motivo è ammissibile, perché non sollecita una rivalutazione dei fatti, ma deduce un errore di sussunzione del fatto nell’ipotesi normativa, conformemente alla giurisprudenza sul vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Nel merito il motivo è fondato. La Corte muove dall’art. 90 della legge n. 289 del 2002, che estende alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro le disposizioni della legge n. 398 del 1991 e le altre norme tributarie in materia. L’art. 148, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986 subordina le agevolazioni alla effettiva conformità degli statuti e della gestione al divieto di ripartizione dei proventi tra gli associati, anche in forma indiretta. L’onere di provare i presupposti dell’esenzione grava sul soggetto che la invoca, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.

La disposizione invocata è qualificata come norma antielusiva sostanziale e di stretta interpretazione. Il raffronto, ribadisce la Corte, va effettuato tra i salari corrisposti e quelli previsti dal CCNL di riferimento, qualifiche a confronto, assumendo la nozione di «compensi corrisposti». I giudici di secondo grado avevano invece assunto a grandezza di riferimento il c.d. costo aziendale — comprensivo di imposte e contributi a carico del datore di lavoro — e avevano valorizzato voci quali straordinari, lavoro notturno e lavoro festivo, del tutto estranee al tenore letterale della norma. Le censure relative alla lett. b) della stessa disposizione e al canone di locazione sono invece inammissibili, in quanto mirano a una rivalutazione del merito.

Quanto al secondo motivo, esso è inammissibile per il principio della doppia conforme di cui all’art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.: la ricorrente non ha dimostrato che le rationes decidendi dei due gradi sono tra loro diverse, essendo entrambe fondate sui medesimi rilievi in fatto. L’eccezione di difetto di autosufficienza è respinta.

Per queste ragioni la Corte accoglie il primo motivo nei sensi di motivazione, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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