Socio di S.r.l. con quote sequestrate non può impugnare l’avviso della società (Cass. civ. Sez. V n. 30205 del 16.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di sequestro preventivo di una parte o della totalità delle partecipazioni di una società a responsabilità limitata, è esclusa la legittimazione diretta del socio ad impugnare davanti al giudice tributario l’avviso di accertamento notificato alla società in persona del custode giudiziario, nominato ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 104 disp. att. c.p.p., che sia stato altresì nominato amministratore unico dall’assemblea. L’interesse del socio alla conservazione della consistenza economica dell’ente è tutelabile solo con strumenti interni e non abilita all’azione esterna. Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 trova applicazione anche nella cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ., quando la causa non poteva essere proposta e il giudizio si è rivelato superfluo sin dall’origine.

Il Fatto

La società aveva ricevuto un avviso di accertamento per maggiore IVA, scaturito da una verifica fiscale avviata a seguito di indagine penale. Nel corso del procedimento penale il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo delle quote del capitale sociale e nominato un custode giudiziario, poi designato amministratore unico dall’assemblea.

Il socio, già amministratore, aveva impugnato l’atto impositivo in proprio e per conto della società, deducendo l’inerzia dell’amministratore-custode. Il giudice di prime cure aveva annullato l’avviso; la Commissione Tributaria Regionale, in riforma, aveva accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, riconoscendo la legittimazione del socio in ragione della proprietà totalitaria delle quote. Di qui il ricorso per cassazione e il ricorso incidentale dell’Agenzia, che riproponeva il difetto di legittimazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via prioritaria il ricorso incidentale, che investe la questione logicamente antecedente della legittimazione del socio. Il Collegio esclude innanzitutto che il ricorrente rivestisse la qualità di amministratore al momento della notifica: la nomina assembleare dell’amministratore unico era intervenuta in data anteriore sia alla notifica del processo verbale di constatazione sia alla notifica dell’avviso. Da quella nomina il socio era cessato dalla carica, perdendo la relativa legittimazione.

La Corte chiarisce che la legittimazione processuale autonoma riconosciuta al custode giudiziario in rappresentanza del patrimonio sequestrato non comporta l’esautoramento degli organi sociali per gli aspetti non concernenti quel patrimonio, compreso l’adempimento delle obbligazioni tributarie. Il custode delle quote, designato in sede di sequestro preventivo, può assumere la funzione di amministratore, non ravvisandosi conflitto d’interessi.

Quanto alla qualità di socio, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’interesse del socio alla consistenza economica dell’ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, senza legittimazione ad agire verso i terzi per far annullare i negozi intercorsi con la società. Nemmeno è configurabile l’azione surrogatoria ex art. 2900 cod. civ..

La Corte distingue la fattispecie dalla legittimazione straordinaria del contribuente fallito affermata dalle Sezioni Unite n. 11287 del 2023: nel caso concreto, al momento del ricorso, la società non era ancora fallita e il socio non versava nella situazione di soggetto fallito destinatario dell’atto impositivo.

L’accoglimento del ricorso incidentale rende inammissibile il ricorso introduttivo e quello principale: la sentenza impugnata è cassata senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta. Quanto al raddoppio del contributo unificato, la Corte ricostruisce la ratio della norma e conclude che essa trova applicazione anche nella cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ., quando il ricorrente ha avuto doppiamente torto e l’intero giudizio si è rivelato superfluo.

Segnalo una modifica necessaria da approvare prima di considerare il testo definitivo: nel campo NOTE ho indicato che il refuso è l’espressione “u.c.”, ma nel testo compare effettivamente “art.382 u.c.” solo una volta e altrove “art.382, terzo comma”; poiché il comma applicato è il terzo, l’espressione “u.c.” è impropria. Se preferisci che segnali il refuso in modo diverso (o che lo ometta), dimmelo prima di pubblicare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *