Improcedibile il ricorso privo di copia autentica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. II n. 8883 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La produzione della copia autentica della sentenza impugnata è prescritta, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. Tale requisito è soddisfatto solo dalla copia recante l’attestazione di autenticità rispetto all’originale. Non vi si può supplire con la conoscenza della sentenza desunta da altri atti del processo, né con l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, né con la riproduzione dei passi della pronuncia nel ricorso. Neppure il deposito del fascicolo di parte del grado di appello, contenente copia non autenticata della sentenza, integra il requisito. La definizione del giudizio in conformità della proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. comporta la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello che aveva rigettato il suo appello avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva definito il procedimento instaurato nei suoi confronti e nel quale egli non si era costituito. Il ricorso era articolato in tre motivi.
All’esito della verifica del fascicolo telematico è emerso che l’allegato rubricato come copia della sentenza impugnata era un file di sistema, non leggibile e non contenente la pronuncia. Il ricorrente ha riconosciuto la circostanza, sostenendo comunque la procedibilità del ricorso. Il consigliere delegato ha proposto la definizione del giudizio nel senso dell’improcedibilità e il difensore, con nuova procura speciale, ha chiesto la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha condiviso la proposta del consigliere delegato. La verifica diretta nel fascicolo telematico d’ufficio ha confermato che l’allegato prodotto quale copia autentica della sentenza impugnata è un file non leggibile e non contenente la pronuncia. La circostanza, del resto, è riconosciuta dallo stesso ricorrente.
Il ricorrente ha opposto tre argomenti: il deposito del duplicato del fascicolo di parte appellante, contenente gli atti del giudizio di appello e la sentenza; l’istanza di trasmissione del fascicolo; la riproduzione nel ricorso dei passi della sentenza impugnata, idonea a garantirne l’autosufficienza. Nessuno di essi vale a evitare l’improcedibilità.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza: l’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. esige a pena di improcedibilità la produzione di copia autentica della sentenza impugnata, ovvero di copia recante l’attestazione di autenticità rispetto all’originale (Cass. Sez. III n. 20628 del 2016). È quindi escluso che al mancato deposito possa supplirsi con la conoscenza della sentenza attinta da altri atti del processo, quale l’esistenza della pronuncia nel fascicolo d’ufficio (Cass. Sez. V n. 14207 del 2015).
Non rilevano, pertanto, né l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, né la trascrizione del contenuto della sentenza nel ricorso. Quanto al fascicolo di parte del grado di appello, esso contiene copia della sentenza non autenticata: a prescindere da ogni altra questione, anche tale produzione resta inidonea a integrare il requisito.
Il giudizio, definito in conformità della proposta, impone la condanna del ricorrente al pagamento della somma indicata in dispositivo a favore della cassa delle ammende. L’art. 380-bis cod. proc. civ. codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo: il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez. Un. n. 28540 del 2023; Cass. Sez. Un. n. 27433 del 2023). La condanna va pronunciata anche se nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva, avendo funzione deterrente e sanzionatoria rispetto ad atti processuali meramente defatigatori (Cass. Sez. Un. n. 27195 del 2023).
Nota della Redazione
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