Inammissibilità per autosufficienza dei motivi sulle rationes autonome (Cass. civ. Sez. V n. 7557 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni della richiesta di annullamento della sentenza di merito e a consentirne la valutazione di fondatezza, senza rinvio a fonti esterne o ad atti del giudizio di merito. Il ricorrente ha l’onere di indicare, a pena di inammissibilità, il luogo di produzione degli atti e dei documenti posti a fondamento della censura, unitamente alla loro riproduzione diretta o indiretta con specificazione della parte corrispondente. Quando la decisione impugnata si regge su distinte e autonome rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente, l’impugnante deve censurarle tutte, e le censure devono risultare tutte fondate: dichiarato inammissibile il motivo che investe una sola argomentazione, i restanti motivi sono inammissibili per difetto di interesse.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto le ragioni di una società contribuente.
Gli avvisi di accertamento impugnati avevano recuperato, per il 2006 e il 2007, l’Iva all’importazione oltre interessi e sanzioni, in relazione all’utilizzo di un deposito fiscale gestito virtualmente da una diversa società. La Commissione regionale aveva fondato il rigetto su due autonome rationes decidendi: il difetto di competenza funzionale dell’Agenzia delle entrate in materia di accertamento e riscossione dell’Iva all’importazione e la decadenza dal potere impositivo per decorso del termine triennale. La società resiste con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte individua la questione di fondo nella verifica della natura della contestazione: se essa attenga all’omesso versamento dell’Iva all’importazione ovvero all’indebita detrazione dell’imposta al momento dell’estrazione dei beni dal deposito con emissione di autofatture. Da tale qualificazione dipende il diverso regime di decadenza dal potere impositivo: nel primo caso, per il rinvio contenuto nell’art. 70 del d.P.R. n. 633/1972, trovano applicazione gli artt. 84 TU dogane e 221, par. 4, CDC; nel secondo opera l’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972.
I primi due motivi, che investono la prima ratio, sono dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza e specificità. La Corte richiama il principio per cui il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari, senza necessità di accesso a fonti esterne o ad atti del pregresso giudizio di merito, con l’onere di riprodurre, direttamente o indirettamente, il contenuto che sorregge la censura. Il principio viene modulato in conformità alle indicazioni della sentenza C.E.D.U. del 28 ottobre 2021, causa Succi ed altri c/Italia, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, richiamandosi Cass. n. 14784 del 2015, Cass. n. 18679 del 2017, Cass. n. 16147 del 2017, Cass. n. 11482 del 2016 e Cass., Sez. 5, ordinanza n. 31468 del 2019.
Nel caso concreto l’Agenzia non ha trascritto nelle parti rilevanti il contenuto degli avvisi impugnati, né li ha allegati al ricorso, con un unico insufficiente stralcio. Ciò ha impedito alla Corte di verificare se la contestazione riguardasse violazioni commesse prima dell’estrazione delle merci, con competenza dell’Agenzia delle dogane, ovvero indebite detrazioni effettuate all’atto dell’estrazione, con competenza dell’Agenzia delle entrate. Sul punto sono richiamate Cass. n. 24445/2018, Cass. n. 24446/2018 e Cass. n. 24276/2018.
I motivi sono inoltre inammissibili perché mirano a una rivalutazione dei fatti, avendo la Commissione regionale accertato, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità, che la ripresa ineriva a violazioni asseritamente commesse nella fase precedente all’estrazione delle merci dal deposito Iva.
L’inammissibilità dei primi due motivi comporta quella del terzo, per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte applica il principio per cui, quando la decisione di merito si fonda su distinte e autonome rationes decidendi, è indispensabile che il soccombente le censuri tutte e che le censure risultino tutte fondate; dichiarato inammissibile il motivo che investe una sola argomentazione, i restanti sono inammissibili per difetto di interesse, perché anche se fondati non condurrebbero all’annullamento della sentenza. Sono richiamate Cass. n. 11275/2022, Cass. n. 4809 del 2017, Cass. n. 12372 del 2006, Cass. n. 18170 del 2006 e Cass. n. 19161 del 2005.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dell’Agenzia delle entrate alle spese processuali. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.