Iscrizione ipotecaria esattoriale autonoma dall’intimazione di pagamento (Cass. civ. Sez. V n. 21937 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma procedura alternativa alla stessa. Ne consegue che può essere effettuata senza la notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, prescritta solo quando l’espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella. Ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, anche dopo la soppressione dell’inciso “da parte dell’esattore”, la notificazione della cartella può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L’omessa allegazione all’avviso di iscrizione degli atti richiamati non ne determina la nullità, ove il contribuente ne abbia avuto conoscenza, essendo ammessa la motivazione per relationem.

Il Fatto

Una società contribuente riceveva la comunicazione di iscrizione ipotecaria sui propri immobili per un importo in linea capitale pari al doppio del debito iscritto a ruolo, relativo a imposte e sanzioni per diverse annualità. La società impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso previa declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario, limitatamente alle cartelle relative a contributi previdenziali e ad altre voci estranee.

La società proponeva appello, rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Avverso tale sentenza la società ricorreva per cassazione con nove motivi, contestando la nullità della notifica delle cartelle, la violazione degli obblighi di motivazione e allegazione, la decadenza dell’amministrazione e la prescrizione dei crediti. L’agente della riscossione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina anzitutto la doglianza sulla notificazione delle cartelle. La Corte ribadisce che, ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, la notifica può avvenire mediante invio diretto del concessionario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non essendo più richiesta l’intermediazione dei soggetti abilitati (Cass. n. 35822 del 2023).

Sul rapporto tra iscrizione ipotecaria e fase esecutiva, la Corte richiama Cass., Sez. Un., n. 19667 del 2014: l’iscrizione ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell’espropriazione forzata, ma procedura alternativa, e può prescindere dalla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma. Il legame con l’eventuale fase esecutiva, derivante dal diritto di espropriare i beni vincolati, non assimila la costituzione dell’ipoteca a un atto esecutivo.

Quanto alla motivazione per relationem, la Corte conferma che l’avviso di iscrizione è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, in quanto già destinati alla stessa parte e quindi conosciuti o conoscibili, non necessitando di allegazione (Cass. n. 8423 del 2019). La sentenza impugnata aveva accertato la prova della notifica delle cartelle tramite produzione degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento.

Le contestazioni sulla determinazione degli interessi non invalidano l’iscrizione, potendo semmai comportare la riduzione della somma ex art. 2872 cod. civ., ove sia superato il limite del doppio del credito sancito dall’art. 77, primo comma. I motivi sulla pretesa carenza dei poteri dei firmatari degli atti prodromici e sulla prescrizione sono dichiarati inammissibili per genericità e difetto di specificità, non essendo indicati gli atti contestati né il termine di decorrenza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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