Soggiorno irregolare reiterato: confermata la sufficienza della motivazione sul dolo (Cass. pen. Sez. 7 n. 10718 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché manifestamente infondato, il ricorso per cassazione che, avverso la condanna per il reato di cui all’art. 13-bis d.lgs. n. 286 del 1998, si limiti a sollecitare una diversa valutazione di singole circostanze di fatto, già esaminate dal giudice di merito e ritenute decisive per affermare la consapevole volontà dell’imputato di rientrare illegalmente nel territorio dello Stato. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato dal giudice con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., considerato preponderante ai fini del diniego del beneficio, nonché con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo.
Il Fatto
Il difensore di un cittadino straniero proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Firenze aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per il reato di cui all’art. 13-bis d.lgs. n. 286 del 1998, alla pena di un anno, tre mesi e sedici giorni di reclusione.
La difesa aveva dedotto due motivi di ricorso: il primo, relativo al difetto dell’elemento psicologico del reato, sostenendo che l’imputato non avesse la consapevole volontà di rientrare illegalmente nel territorio italiano; il secondo, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi, ha ritenuto il primo motivo infondato, evidenziando come la Corte territoriale avesse adeguatamente rimarcato plurimi elementi di fatto che confutavano la prospettazione difensiva. La difesa, nel ricorso, si era limitata a richiedere una diversa valutazione di una singola circostanza, la quale non era tuttavia suscettibile di ingenerare un dubbio sulla consapevole volontà dell’imputato di rientrare illegalmente nel territorio dello Stato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata adeguata, poiché il giudice dell’appello aveva fatto convenientemente riferimento ai precedenti penali dell’imputato e all’assenza di altri elementi di segno positivo. Tale motivazione è stata ritenuta conforme al principio giurisprudenziale, richiamato anche con precedenti delle sezioni semplici, secondo cui il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli elencati dall’art. 133 cod. pen., considerato preponderante.
La Corte ha quindi qualificato il ricorso come manifestamente infondato, in quanto volto a reiterare questioni già decise sfavorevolmente dal giudice di merito, senza introdurre elementi nuovi che potessero invalidare la precedente decisione.
In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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