Errore di fatto e art. 625-bis c.p.p. inammissibili motivi di valutazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 10720 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto, disciplinato dall’art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere utilizzato per far valere errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali, né errori di valutazione o di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione. Tali evenienze, avendo contenuto valutativo, integrano errori di giudizio, come tali estranei all’orizzonte del rimedio. L’errore di fatto rilevante è solo quello che deriva da una fuorviata rappresentazione percettiva degli atti, non quello che implica una scelta interpretativa o una valutazione di merito.
Il Fatto
La Corte di cassazione, con sentenza del 21.01.2025, aveva rigettato il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 19.10.2022, che lo aveva condannato per reati associativi e per l’attribuzione di un ruolo apicale.
Avverso tale decisione, il difensore proponeva ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo doglianze relative alla valutazione del contenuto delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonché alla valutazione di fondatezza delle argomentazioni dei giudici di merito.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione Penale ha preliminarmente delimitato l’ambito di operatività del ricorso straordinario, richiamando il principio secondo cui restano estranei all’area dell’errore di fatto gli eventuali errori di diritto derivanti dall’inesatta ricostruzione del significato delle norme, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 29240 del 2018, Barbato).
La Corte ha altresì escluso che possano essere dedotti in sede di ricorso straordinario gli errori di valutazione e di giudizio determinati da una non corretta interpretazione degli atti processuali, richiamando il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 3367 del 2016, Troise).
Richiamando le Sezioni Unite (Sez. U, n. 18651 del 2015, Moroni), la Corte ha ribadito che l’errore di fatto è configurabile solo quando la causa dell’errore sia identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva, mentre ogni decisione che abbia contenuto valutativo integra un errore di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario.
Nel caso di specie, le censure formulate dal ricorrente non riguardavano un’erronea percezione degli atti, bensì la valutazione del materiale probatorio e la considerazione delle argomentazioni dei giudici di merito, profili che attengono al merito della decisione e non possono essere rivisitati attraverso il ricorso straordinario.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile ai sensi del comma 4 dell’art. 625-bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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