Silenzio inadempimento su autorizzazione unica per impianto BESS (TAR Sicilia n. 1913 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio inadempimento si configura ogni volta che l’amministrazione, pur compulsata da un’istanza del privato volta all’esercizio di un pubblico potere, ometta di concludere il procedimento nel termine dovuto. L’obbligo di provvedere trova fonte non solo nella legge, ma anche nei principi generali e nell’art. 2 della legge n. 241/1990, e permane anche quando l’amministrazione ritenga la domanda irricevibile, inammissibile o infondata. L’annullamento del provvedimento negativo emanato in esecuzione di una precedente sentenza non esaurisce l’obbligo di provvedere: l’amministrazione deve riesaminare l’istanza con istruttoria coerente e completa, e la sua ulteriore inerzia integra un nuovo silenzio illegittimo, con conseguente nomina del commissario ad acta. Il mero ritardo, invece, non è indennizzabile ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, l. n. 241/1990 se il privato, prima di agire in giudizio, non abbia attivato il potere sostitutivo in via amministrativa.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato all’Assessorato regionale dell’Energia della Regione Siciliana l’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, richiamato dall’art. 1, comma 2-quater, lett. b), d.l. n. 7/2002, per costruire ed esercitare un impianto di accumulo elettrochimico di energia di tipo BESS. L’istanza, depositata in formato cartaceo nel giugno 2024, è stata reiterata in via telematica nell’ottobre 2024, una volta attivato il portale regionale.

Di fronte all’inerzia dell’amministrazione, la società ha dapprima agito per la declaratoria del silenzio; il ricorso è stato accolto con sentenza che ha ordinato la conclusione del procedimento e nominato un commissario ad acta. L’Assessorato ha poi emanato un provvedimento di archiviazione, annullato con successiva sentenza che ha rilevato una simulata attività procedimentale. Ricevuto l’annullamento, l’amministrazione non ha però rieditato la propria valutazione, così la società ha proposto il ricorso in esame avverso il nuovo silenzio, chiedendo anche l’indennizzo per il mero ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla nozione di silenzio inadempimento elaborata dalla giurisprudenza amministrativa. Il rimedio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. presuppone la violazione di un preciso obbligo di provvedere su un’istanza del privata volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, a prescindere dal carattere discrezionale del provvedimento. Tale obbligo non deriva soltanto dalla legge, ma anche dai principi generali e dalle ragioni di giustizia ed equità richiamate dall’art. 2 della legge n. 241/1990.

Da ciò discende che l’amministrazione deve rispondere in ogni caso alle istanze dei privati, anche quando le ritenga irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate. Il privato ha una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni amministrative, così da poter tutelare le proprie ragioni in giudizio.

Quanto ai termini, il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui l’art. 1, comma 2-quater, d.l. n. 7/2002, nel rinviare all’intera disciplina autorizzatoria dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, rende applicabile anche il termine di conclusione del procedimento. Diversamente opinando, il procedimento resterebbe privo di un termine normativamente previsto, in contrasto con il principio di tempestività che governa l’azione amministrativa. Nel caso in esame, il Tribunale accerta che l’amministrazione, dopo l’annullamento del provvedimento negativo, non ha proceduto ad una rivalutazione coerente e completa dell’istanza, pur essendo decorsi ampiamente i termini di legge. Da qui l’illegittimità del silenzio.

Conseguentemente, il Collegio ordina all’amministrazione di adottare il provvedimento conclusivo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, restando impregiudicato il merito della pretesa. In caso di persistente inerzia, nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega, perché provveda in via sostitutiva nell’ulteriore termine di trenta giorni. Il Tribunale riserva di liquidare il compenso del commissario, con segnalazione del conseguente danno all’erario.

La domanda di indennizzo per il mero ritardo è invece respinta. La società aveva chiesto l’attivazione dei poteri del commissario nominato con la precedente sentenza, ma non dell’organo titolare del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis, l. n. 241/1990. Tale istanza non equivale alla rituale attivazione del procedimento sostitutivo, presupposto necessario per la liquidazione dell’indennizzo. La richiesta di condanna ad una somma non superiore al doppio delle spese è infine respinta perché generica, in quanto rivolta al comportamento procedimentale e non a quello processuale dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *