Legittima l’aggiudicazione senza verifica di anomalia sotto soglia europea (TAR Lombardia n. 1344 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, l’interpretazione degli atti di gara deve privilegiare il dato letterale, evitando significati impliciti o inespressi che ne rendano incerto il tenore; ove residuino dubbi, si applica il favor partecipationis, che impone la lettura più ampia della lex specialis. La verifica del possesso dei requisiti tecnici offerti non appartiene ontologicamente alla procedura di gara e può essere demandata alla fase di esecuzione del contratto. Nel giudizio amministrativo non è ammesso il sindacato sostitutivo sulla discrezionalità tecnica della stazione appaltante, salvo il caso di scelta abnorme. Negli appalti di valore inferiore alla soglia europea, il ribasso non impone di per sé l’avvio del sub-procedimento di anomalia.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta da una società pubblica gestore del servizio idrico integrato, relativa alla fornitura di pompe dosatrici e accessori per il trattamento di acqua ad uso potabile, aggiudicata alla controinteressata con un ribasso del 61,96%. L’importo a base di affidamento era pari a € 196.200,00, I.V.A. esclusa.

Trattandosi di appalto di valore inferiore alla soglia di rilevanza europea, la stazione appaltante ha sottoscritto il contratto con l’aggiudicataria prima della proposizione del ricorso. La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, oltre al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha sostenuto la non conformità dei prodotti offerti dall’aggiudicataria ai requisiti minimi della lex specialis, con riguardo alla portata minima di dosaggio, alla pressione massima di funzionamento, alla composizione del diaframma e alla dotazione del sistema di monitoraggio della portata reale.

Il Collegio ha ritenuto la doglianza infondata. Dalla documentazione tecnica prodotta in gara dall’aggiudicataria emerge che i prodotti offerti possiedono i requisiti richiesti. La legge di gara richiedeva soltanto il diaframma completamente in PTFE, non l’intera membrana della macchina di pompaggio: la censura muove da un’interpretazione estensiva non consentita.

Il Tribunale ha richiamato il principio che impone di privilegiare l’interpretazione letterale degli atti di gara, in linea con Consiglio di Stato n. 2787 del 2024 e Consiglio di Stato n. 1439 del 2024. In via subordinata, ha richiamato il favor partecipationis, che impone la lettura più ampia della disciplina di gara a tutela della concorrenza.

Quanto alle schede tecniche commerciali pubblicate sui siti web, il Collegio ha precisato che esse fotografano configurazioni standard e non evidenziano le migliorie apportabili in sede di partecipazione a una gara specifica. Le contestazioni della ricorrente si fondavano su elementi estranei all’offerta. La legge di gara demandava, inoltre, l’accertamento dell’idoneità effettiva dei prodotti alla fase di esecuzione, secondo il principio ribadito da Consiglio di Stato n. 1857 del 2025.

Il giudice amministrativo non può esercitare un sindacato sostitutivo sulla discrezionalità tecnica dell’ente appaltante, salvo i casi di abnormità della scelta. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto l’anomalia dell’offerta per l’entità del ribasso. Il Collegio ha escluso l’anomalia, considerando le economie di scala del gruppo produttore, la coerenza del ribasso con lo sconto praticato in una precedente procedura e la sua comparabilità con quello offerto dalla stessa ricorrente, pari al 52%. Per gli appalti sotto soglia europea, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 36/2023, nessun obbligo di verifica di congruità si imponeva. Il ricorso è stato respinto, unitamente alla domanda risarcitoria, con condanna della ricorrente alle spese in favore della controinteressata, liquidate in € 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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