Solidarietà paritetica tra bookmaker estero e ricevitoria per l’imposta unica (Cass. civ. Sez. V n. 18761 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale che, per le annualità anteriori al 2011, esclude l’assoggettamento all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione non determina il venir meno dell’obbligazione tributaria in capo al bookmaker estero. Tra bookmaker e ricevitore intercorre un rapporto di solidarietà paritetica, e non dipendente: ciascuno è titolare di un’autonoma posizione obbligatoria scaturente dal proprio concorso all’attività di gestione delle scommesse. Non è configurabile la posizione del ricevitore come mero garante ex lege dell’imposta dovuta dal bookmaker, con la conseguenza che la caduta dell’obbligazione in capo a uno dei coobbligati non si estende all’altro.

Il Fatto

Una società di scommesse con sede a Malta ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato il suo appello. In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso per l’anno 2010 in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.

La Commissione regionale aveva ravvisato nel rapporto tra bookmaker e ricevitore nazionale delle scommesse un rapporto di solidarietà paritetica. Da qui la conclusione che l’esclusione dell’obbligazione tributaria in capo all’operatore nazionale per le annualità anteriori al 2011, conseguente alla sentenza n. 27/2018 della Corte costituzionale, non liberava il bookmaker estero. La società ha impugnato la decisione con un unico motivo, sollecitando in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato una proposta di conciliazione ai sensi dell’art. 48-bis d.lgs. n. 546/1992, con richiesta di differimento dell’udienza. La Corte ha rigettato l’istanza. L’art. 1, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 220/2023, entrato in vigore il 4 gennaio 2024, ha esteso all’art. 48 d.lgs. n. 546/1992 la possibilità di conciliare fuori udienza anche nelle controversie pendenti davanti alla Corte di cassazione. Per la conciliazione in udienza, invece, non è prevista l’applicazione ai giudizi di legittimità, dove permane il divieto di mero rinvio di udienza. L’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220/2023 riserva poi le disposizioni in materia ai giudizi instaurati a decorrere dal 4 gennaio 2024, escludendo quello in esame.

Nel merito, il motivo è infondato. La ricorrente sosteneva che la sentenza n. 27/2018 della Corte costituzionale — che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220/2010 nella parte in cui assoggettavano all’imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione — avesse travolto integralmente l’avviso di accertamento, essendo il ricevitore semplice garante ex lege dell’imposta dovuta dal bookmaker.

La Corte ha ricostruito il quadro normativo richiamando la giurisprudenza unionale. La Corte di giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18 ha escluso qualsiasi discriminazione tra bookmaker nazionali ed esteri, perché l’imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano a prescindere dal luogo di stabilimento. Nel settore dei giochi d’azzardo gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione della spesa eccessiva e di contrasto alle infiltrazioni criminali costituiscono motivi imperativi di interesse generale, e in assenza di armonizzazione unionale ogni Stato membro può valutare le esigenze connesse alla propria scala di valori.

Sul piano interno, la Corte ha richiamato la lettura della Corte costituzionale n. 27/2018: per le annualità anteriori al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma i bookmaker, con o senza concessione, in forza della combinazione dell’art. 3 d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. a), legge n. 220/2010, rimasti immuni dal vaglio di costituzionalità. Il titolare della ricevitoria svolge comunque un’attività di gestione: assicura locali e ricezione della proposta, cura trasmissione, incasso e pagamento delle vincite. Entrambi i soggetti partecipano all’organizzazione ed esercizio delle scommesse, pur su piani e con modalità diversi.

Da qui la qualificazione del vincolo come solidarietà paritetica, non dipendente, confermata dalla giurisprudenza civile della Corte. Lo schema della solidarietà dipendente presuppone un coobbligato privo di fatto indice di capacità contributiva: evenienza estranea al rapporto tra bookmaker e ricevitore. La regolazione negoziale delle commissioni consente, del resto, al ricevitore di trasferire il carico tributario sul bookmaker, assolvendo la rivalsa la funzione applicativa del principio di capacità contributiva. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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