Inammissibile il ricorso che chiede una nuova valutazione della prova (Cass. civ. Sez. V n. 5754 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di legittimità in materia tributaria il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi, anziché confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente espressa dal giudice di appello, si limitino a riproporre la prospettazione già disattesa o a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio. L’accertamento del raggiungimento dello scopo dell’atto, per l’avvenuta piena conoscenza aliunde del processo verbale di constatazione da parte del contribuente, esonera l’ufficio dall’obbligo di allegarlo all’avviso di accertamento, esaurendo di per sé la ratio decidendi idonea a sorreggere la decisione. In tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifica, l’unico obbligo a carico dei verificatori è la consegna del p.v.c. finale alla parte verificata, non di una pluralità di verbali giornalieri. Il contraddittorio procedimentale è onere della parte instaurare, fermo il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni prima della notifica dell’atto impositivo.
Il Fatto
Una società a responsabilità limitata, poi dichiarata fallita, riceveva un avviso di accertamento ai fini II.DD. e IVA per l’anno di imposta 2007, fondato su un p.v.c. della Guardia di Finanza. Alla contribuente venivano addebitati costi non documentati, operazioni attive non contabilizzate e note di credito ritenute non giustificate.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo l’accertamento non sufficientemente provato. La Commissione Tributaria Regionale della Campania riformava la decisione, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i sei motivi e li dichiara tutti inammissibili. Il filo conduttore è costante: la ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della CTR, ma ripropone la tesi già sottoposta al giudice di appello.
Sul primo e sul secondo motivo, relativi alla dedotta violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per mancata allegazione del p.v.c., la Corte rileva che la CTR ha accertato la piena conoscenza aliunde del verbale da parte della contribuente. Tale accertamento di fatto costituisce ratio decidendi autonoma e idonea a sorreggere la decisione, non adeguatamente censurata.
Il terzo motivo, in tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifica, non coglie la ratio decidendi: la CTR ha correttamente affermato che l’unico obbligo dei verificatori era la consegna del p.v.c. finale, non dei verbali giornalieri, non emergendo alcuna contraddittorietà.
Il quarto e il sesto motivo sono diretti a ottenere una nuova valutazione della prova già compiuta dalla CTR. Quanto ai centodieci assegni e alle note di credito, la ricorrente non fornisce la prova che i documenti esibiti fossero diversi da quelli già esaminati dai verificatori, né contrasta l’accertamento sull’assenza dei documenti di trasporto e sull’indeterminatezza delle quantità restituite.
Il quinto motivo, relativo all’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, è inammissibile perché la questione del mancato invito al contraddittorio non risulta proposta al giudice di appello. La Corte osserva che quella dell’art. 32 è una mera tecnica di indagine, che è pacifico il rilascio del p.v.c. e che non è contestato il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni, essendo onere della parte instaurare il contraddittorio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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