Sollecito TARI non impugnato e contestazione del merito nell’avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 27361 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sollecito di pagamento della TARI, al pari dell’invito al pagamento, costituisce atto facoltativamente impugnabile, non riconducibile all’elenco dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. La sua mancata impugnazione non determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e non preclude al contribuente di contestare l’an e il quantum del tributo nel giudizio instaurato avverso l’avviso di accertamento, atto a impugnazione necessaria. L’eventuale regolamentazione comunale che scandisca la riscossione in più atti prodromici non può comprimere il diritto di difesa del contribuente. Resta fermo l’onere di impugnare l’atto tipico, senza il quale la pretesa si consolida e il ricorso avverso l’atto facoltativo diviene inutile. La riqualificazione del motivo di ricorso è ammessa quando dall’esposizione delle ragioni di diritto emerga con chiarezza il vizio denunciato, a prescindere dalla rubrica.
Il Fatto
Un Comune ha notificato a una società un sollecito di pagamento per l’omesso versamento della TARI relativa a un’annualità, importo poi richiesto con successivo avviso di accertamento recante sanzioni e interessi. Il sollecito non è stato impugnato. La società ha invece impugnato l’avviso, ottenendo l’annullamento dell’atto impositivo in primo grado per difetto di motivazione in ordine all’assimilazione a superficie tassabile di aree in precedenza considerate non imponibili.
Il Comune ha proposto appello, rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che ha confermato la decisione di prime cure reputando proponibili le questioni di merito nonostante la definitività del sollecito. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i primi due motivi, incentrati sull’asserita decadenza del contribuente per mancata impugnazione del sollecito. Il Collegio ricostruisce la distinzione tra atti facoltativamente impugnabili e atti necessariamente impugnabili: i primi esprimono una determinazione della pretesa non ancora formalmente tipizzata; i secondi sono riconducibili o assimilabili all’elenco dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Richiamando i più recenti arresti in materia, si afferma che il contribuente ha la facoltà, non l’onere, di impugnare gli atti atipici, con la conseguenza che il loro mancato reclamo non produce alcun effetto sfavorevole.
Il passaggio decisivo riguarda l’incidenza della regolamentazione comunale. La previsione di ben due atti prodromici prima dell’avviso di accertamento — invito al pagamento e sollecito di pagamento — non può tradursi in una deminutio del diritto di difesa. L’atto atipico non altera la funzione né la causa tipica dell’atto impositivo principale, che il contribuente ha sempre l’onere di impugnare per contestare la pretesa. I primi due motivi sono pertanto infondati.
La Corte esamina poi, in via prioritaria, il sesto motivo, riqualificato d’ufficio come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.. Il giudice di appello aveva omesso di pronunciarsi sul motivo concernente l’inadeguatezza della motivazione dell’avviso, affermando che l’appellante non aveva sollevato specifiche censure. La Corte ribadisce che la configurazione formale della rubrica non ha contenuto vincolante: è l’esposizione delle ragioni di diritto a qualificare la censura, senza che l’erronea intitolazione determini inammissibilità. Il motivo è dunque fondato.
Il quinto motivo è dichiarato inammissibile, perché rivolto avverso un passaggio argomentativo ad abundantiam estraneo alla ratio decidendi. Il settimo e l’ottavo sono parimenti inammissibili: la Corte chiarisce che il giudice di merito ha censurato non il regolamento in sé, ma l’interpretazione applicativa resane dall’ente. Terzo, quarto e nono motivo restano assorbiti. La sentenza è cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.
Nota della Redazione
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